Ordinanza n. 79 del 2004

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ORDINANZA N.79

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Gustavo                                ZAGREBELSKY                    Presidente

- Valerio                                 ONIDA                                       Giudice       

- Carlo                                    MEZZANOTTE                                "

- Guido                                   NEPPI MODONA                            "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                               MARINI                                            "

- Franco                                  BILE                                                  "

- Giovanni Maria                    FLICK                                               "

- Francesco                             AMIRANTE                                      "

- Ugo                                      DE SIERVO                                      "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                 "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promossi con ordinanze del 21 e del 27 febbraio 2003 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Jackson Harry contro il Ministero delle finanze e dal Ministero delle finanze contro Pennisi Fausto, iscritte ai nn. 328 e 551 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 2003 (r.o. n. 328 del 2003), la Corte di cassazione – sezione tributaria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), “nella parte in cui si esclude la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti avanti alla Corte di cassazione”;

che la norma censurata prevede che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma rapportata al valore della lite (art. 16, comma 1, della legge n. 289 del 2002, nel testo precedente le modifiche introdotte dall’art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27);

che, in punto di fatto, il giudice a quo espone che un contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria centrale, in riforma della decisione della commissione tributaria di secondo grado, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento relativo alla determinazione in via sintetica del reddito imponibile del ricorrente per l’anno 1983;

che il contribuente ha chiesto, all’udienza di discussione, l’applicazione delle disposizioni in materia di condono fiscale introdotte dalla legge n. 289 del 2002;

che, ad avviso del remittente, la norma denunciata non può essere interpretata nel senso di consentire la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione;

che l’esclusione della disciplina della chiusura delle liti fiscali per i giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione contrasta, secondo il giudice a quo, con l’art. 3 della Costituzione, in quanto carente di ragionevole giustificazione, specie ove si abbia riguardo al regime stabilito per la definizione dei tributi locali dall’art. 13 della legge n. 289 del 2002, il quale prevede la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado del giudizio;

che la predetta esclusione viola, inoltre, secondo il remittente, l’art. 24 della Costituzione, in quanto discrimina l’esercizio del diritto di difesa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, rilevato che in sede di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002 è stata estesa anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione la possibilità di chiusura delle liti fiscali pendenti, ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens;

che, con ordinanza del 27 febbraio 2003 (r.o. n. 551 del 2003), anche la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, “nella parte in cui esclude la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali ove queste pendano innanzi alla Corte di cassazione”;

che, in punto di fatto, il remittente espone che l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della decisione della commissione tributaria di primo grado, ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale emanata sulla base dell’avviso di accertamento, relativo all’IRPEF per il 1985, notificato ad un contribuente dall’Ufficio imposte dirette di Gallarate;

che il predetto contribuente ha presentato istanza di sospensione del procedimento, dichiarando di volersi avvalere della chiusura della lite fiscale prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002;

che, ritenuta la rilevanza della questione, il remittente svolge le stesse argomentazioni sviluppate nell’ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione (r.o. n. 328 del 2003);

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto questioni analoghe e debbono essere riuniti;

che la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo;

che, per effetto di tale modifica, l’art. 16, comma 1, della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma rapportata al valore della lite (per la cui disciplina vedi anche l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aeree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, nonché l’art. 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2004”);

che, pertanto, il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione;

che la modifica della norma censurata è successiva al deposito dell’ordinanza di remissione della sezione tributaria della Corte di cassazione (r.o. n. 328 del 2003);

che, conseguentemente, con riferimento al giudizio promosso con la suddetta ordinanza, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione;

che tale modifica normativa non è stata tenuta presente dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione, benché precedente al deposito dell’ordinanza di remissione (r.o. n. 551 del 2003);

che, conseguentemente, la questione introdotta con la citata ordinanza deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione – sezione tributaria (r.o. n. 328 del 2003);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione – sezione quinta civile con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 551 del 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.