Ordinanza n. 66 del 2004

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ORDINANZA N.66

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-  Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

-  Valerio ONIDA

-  Carlo MEZZANOTTE

-  Guido NEPPI MODONA

-  Piero Alberto CAPOTOSTI

-  Annibale MARINI

-  Franco BILE

-  Giovanni Maria FLICK

-  Francesco AMIRANTE

-  Ugo DE SIERVO

-  Romano VACCARELLA

-  Paolo MADDALENA

-  Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promossi con ordinanze dell’8 aprile e del 7 febbraio 2003 dal Giudice di pace di Osimo sui ricorsi proposti da Recina Assicurazioni s.n.c. contro il Comune di Loreto e da Angelici Roberto contro la Prefettura di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 439 e 440 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

  Ritenuto che, nel corso di due distinti giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, da Roberto Angelici, avverso il verbale di contestazione n. 474/2001 elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 142, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dalla Polizia Municipale di Loreto in data 11 luglio 2001, nonché avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona  in data 3 novembre 2001, e dalla s.n.c. Recina Assicurazioni, avverso il verbale di contestazione n. 257/2002, elevato per violazione della stessa norma di cui innanzi, dalla Polizia Municipale di Loreto in data 14 marzo 2002, il Giudice di pace di Osimo, con due ordinanze, l’una del 7 febbraio e l’altra dell’8 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), laddove – in contrasto con l’art. 200, comma 1, dello stesso codice, nonché con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione – tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevede quello in cui l’apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione dell’illecito in tempo successivo al transito del veicolo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento; 

  che, in punto di fatto, riferisce il rimettente che i ricorrenti hanno eccepito la nullità della contestazione per violazione del disposto dell’art. 200 cod. strada nonché dell’art. 384, comma 1, lettera e), del relativo regolamento di esecuzione, perché la polizia municipale non aveva proceduto alla contestazione immediata della violazione, ma, sul presupposto della sua materiale impossibilità, era ricorsa alla notifica del verbale di accertamento, e ciò benché le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità (autovelox mod. 104/C2) consentissero in realtà la lettura e il fermo immediato del veicolo;

  che la Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio promosso da Roberto Angelici, ha confutato con articolate argomentazioni la domanda attrice;

  che il rimettente osserva preliminarmente che l’art. 200 cod. strada prevede la contestazione immediata, salvo il caso in cui per l’impossibilità della stessa non sia necessario procedere alla notifica della violazione, mentre l’art. 201, comma 1, dello stesso codice prescrive che i motivi della mancata contestazione immediata devono essere indicati nel verbale; 

  che l’art. 384 del regolamento elenca i casi in cui per legge deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata e che dall’istruttoria espletata è emersa la ricorrenza, nelle fattispecie dedotte in giudizio, di circostanze atte a giustificare l’utilizzo della notifica della violazione, essendosi verificata un’ipotesi tipizzata di impossibilità della contestazione immediata, ai sensi dell’art. 384, comma 1, lettera e), del regolamento; 

  che il ricorso alla notifica dell’accertamento dell’infrazione, pur consentito nei casi dedotti in giudizio dalla norma regolamentare, costituirebbe, a parere del rimettente, una violazione del diritto di difesa, garantito dal secondo comma dell’art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento e «favorito» dall’art. 200 del codice della strada, posto che tale modalità di contestazione farebbe venir meno ogni possibilità di contraddittorio tra le parti nell’immediatezza del fatto;

  che, osserva il giudice a quo, il contrasto tra norma primaria e norma  secondaria può essere eliminato solo attraverso una dichiarazione di incostituzionalità della seconda e la conseguente rimozione dei limiti all’applicazione dell’art. 200 cod. strada, che, valorizzando lo strumento della contestazione immediata, esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

  che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, eccepisce l’inammissibilità della sollevata questione, in quanto oggetto del dubbio di costituzionalità è una norma regolamentare, insuscettibile di essere sottoposta allo scrutinio della Corte in ordine alla sua compatibilità con i principi costituzionali.

  Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

  che il Giudice di pace di Osimo dubita – in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. – della legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto prevede come ipotesi di materiale impossibilità della contestazione immediata il caso che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento dell’illecito o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

  che la censura rivolta nei confronti della norma denunciata è inammissibile, trattandosi di norma regolamentare sottratta al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con le ordinanze in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.