ORDINANZA N.382
ANNO 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 22 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2003.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l'avvocato Carlo Albini per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Umbria ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), il quale ha interamente sostituito l'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che disciplina la procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso, denunciandone il contrasto con gli articoli 117, terzo e quarto comma; 118, secondo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e con il principio di leale collaborazione;
che la disposizione oggetto di impugnazione istituisce in ogni capoluogo di Provincia organi statali (i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso - CLES), con il compito di regolarizzare i rapporti di lavoro costituiti di fatto, al di fuori delle regole legislative e contrattuali vigenti, approvando all'uopo piani individuali di emersione del lavoro sommerso che obbligano le autorità competenti a rilasciare le relative autorizzazioni, determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano;
che secondo la ricorrente lo Stato avrebbe posto una disciplina dettagliata delle procedure di regolarizzazione in ambiti che incidono, per un verso, sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro", di competenza legislativa concorrente, per l'altro su materie di potestà legislativa regionale residuale, quali l'industria, il commercio e l'agricoltura, e perciò si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
che, nella prospettazione della Regione Umbria, risulterebbe violato pure il secondo comma dell'art. 118 Cost., giacché in materie di legislazione concorrente sarebbero attribuite funzioni amministrative ad organi statali (il CIPE, il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso, il Prefetto) e ai Comuni;
che la disposizione impugnata, si prosegue nel ricorso, sarebbe illegittima anche sotto il profilo formale, non essendo stato acquisito nel relativo procedimento di formazione il parere della Conferenza Stato-Regioni, come prescrive l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;
che, con un ultimo motivo di censura, la Regione Umbria si duole che la legge statale conferisca ai Comuni funzioni amministrative che certamente non sarebbero qualificabili come "fondamentali" e ne desume che essa si ponga al di fuori dello specifico titolo di attribuzione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia rigettata;
che la disposizione oggetto di ricorso sarebbe riconducibile a precetti inseriti nella Parte I della Costituzione, e specificamente agli artt. 4, 35 e 37, che affidano alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni atte a rendere effettivo il diritto al lavoro e di tutelare ogni forma di prestazione lavorativa, anche con speciali norme a protezione del lavoro dei minori;
che, nell'osservanza di tali precetti costituzionali, lo Stato avrebbe dettato una disciplina che riguarda, in modo diretto ed immediato, le materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza, entrambe di potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed l);
che sarebbe infondata, secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione proposta riguardo al conferimento a un organo statale (il CLES) delle funzioni amministrative dirette a favorire l'emersione del sommerso, in quanto Regioni e Comuni (oltre alle ASL) sono chiamate a designare loro membri nei comitati de quibus, e quindi sono in condizione di vedere rappresentate le loro posizioni;
che infine, riguardo alla censura secondo la quale le funzioni attribuite ai Comuni, non essendo qualificabili come funzioni "fondamentali", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), non potrebbero formare oggetto di potestà legislativa statale, la difesa del Presidente del Consiglio replica che nella specie si tratterebbe non già di funzioni amministrative proprie, «bensì di funzioni conferite agli Enti locali nell'ambito di una partecipazione a procedimento, opportunamente strutturato allo scopo di assicurare l'esercizio unitario dell'azione amministrativa»;
che in data 5 novembre 2003 la Regione Umbria ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che la difesa erariale ha accettato con atto depositato in data 18 novembre 2003.
Considerato che, a norma dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.