SENTENZA N.378
ANNO 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Alfio FINOCCHIARO
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 27 febbraio 2002, depositato in cancelleria l'8 marzo 2002 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1 ¾ La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato l'8 marzo 2002, nell'impugnare numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), ha denunciato, tra l'altro, l'art. 52, comma 14, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai «principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni» ed al principio di ragionevolezza.
2 ¾ La norma impugnata stabilisce che «per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale».
Nel ricorso e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la ricorrente sostiene che la norma comprime l'autonomia decisionale delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, disciplinando una materia che non spetta alla competenza dello Stato, senza che detta limitazione possa ritenersi giustificata dal richiamo di «generiche "finalità di tutela ambientale", per di più "correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati" (locuzione la quale sembra indicare piuttosto una finalità di sostegno alle industrie locali di ricostruzione, settore non più di competenza statale)». Infatti, a suo avviso, non potrebbe comprendersi come l'uso di pneumatici usati, anziché nuovi, possa prevenire l'inquinamento ambientale, incidendo inoltre sulla libertà dei soggetti interessati di valutare le proprie esigenze anche in termini di sicurezza.
La norma, sostiene infine la Regione, sarebbe altresì irragionevole, in quanto, ponendo un vincolo anche alle attività di soggetti privati gestori di servizi di pubblica utilità, impone ai soggetti pubblici che rilasciano le concessioni un'attività di controllo che, in concreto, è assolutamente impossibile esercitare.
3 — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
In riferimento alla norma qui in esame, la difesa erariale sostiene che il richiamo alle finalità di tutela ambientale dimostrerebbe che la norma è riconducibile all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con conseguente infondatezza delle censure svolte dalla ricorrente.
4 — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1 ¾ La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), denuncia, tra gli altri, l'art. 52, comma 14, della medesima legge. Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della predetta questione di costituzionalità viene separata da quella delle altre, sollevate con lo stesso ricorso, oggetto di distinte decisioni.
La norma censurata dispone che "per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati" le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori dei servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, riservano, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per i loro autoveicoli, una quota di pneumatici ricostruiti pari almeno al 20 per cento del totale. Tale norma sarebbe in contrasto, secondo la ricorrente Regione Emilia-Romagna, con gli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, e 119 della Costituzione, oltre che con i principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto la lesione arrecata all'autonomia organizzativa dei soggetti interessati non sarebbe giustificata da reali ed effettive esigenze di prevenzione dell'inquinamento ambientale.
2 ¾ La questione non è fondata.
La sussistenza di finalità di tutela ambientale, che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma censurata, può essere adeguatamente valutata alla luce del diverso regime giuridico cui sono stati, nel tempo, assoggettati i pneumatici usati nell'ambito della normativa, nazionale e comunitaria, sui rifiuti. In proposito va premesso che l'obiettivo di fondo, che il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni, persegue nella prospettiva di una corretta gestione dei rifiuti, può considerarsi quello del loro recupero e riciclo. In tal senso, del resto, esiste piena sintonia con le direttive comunitarie in materia, le quali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, impongono agli Stati obblighi di recupero dei rifiuti, in modo che gli stessi possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione.
E così va ricordato, con specifico riferimento alla questione in esame, che mentre il d.m. 5 febbraio 1998 ha classificato il pneumatico ricostruibile come rifiuto non pericoloso, che poteva essere sottoposto a procedure semplificate per il suo recupero, viceversa l'art. 23, comma 1, lettera l), della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) ha disposto, in attuazione della normativa comunitaria, la sostituzione nel nuovo Catalogo europeo dei rifiuti della voce "pneumatici usati" con quella di "pneumatici fuori uso", e conseguentemente il d.m. 9 gennaio 2003 non include più, evidentemente in ragione delle possibilità di riutilizzo, i pneumatici ricostruibili nell'elenco, di cui al predetto d.m. 5 febbraio 1998.
Se dunque una corretta gestione dei rifiuti comporta, innanzi tutto, la riduzione dello smaltimento finale attraverso varie forme di recupero, è evidente la valenza ecologica dell'attività di ricostruzione dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime, tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare un'utile risorsa con conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre i processi di ricostruzione delle gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, anche sotto il profilo della sicurezza del prodotto, come si può desumere dalle decisioni del Consiglio 2001/507/CE e 2001/509/CE del 26 giugno 2001 concernenti l'adesione della Comunità europea ai regolamenti nn. 108 e 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi.
Sotto tutti questi aspetti risulta quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che appunto mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l'inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall'accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati e proprio in ragione di ciò, il censurato art. 52, comma 14, della legge n. 448 del 2001, deve considerarsi esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Affinché questo obiettivo possa divenire effettivamente realizzabile riguardando un numero significativo di pneumatici, il citato art. 52, comma 14, adotta una non irragionevole forma d'incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati e alla loro conseguente diffusione commerciale, che si concretizza nell'obbligo di acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti, la quale peraltro per non essere simbolica deve logicamente avere una certa consistenza. La limitata compressione dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri soggetti derivante da tale obbligo di acquisto si giustifica pertanto –contrariamente all'opinione della Regione ricorrente- proprio in riferimento alle prospettate esigenze di tutela ambientale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai "principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni" ed al "principio di ragionevolezza", con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.