Ordinanza n. 323 del 2003

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ORDINANZA N.323

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Riccardo CHIEPPA, Presidente

-          Gustavo ZAGREBELSKY

-          Valerio ONIDA

-          Carlo MEZZANOTTE

-          Fernanda CONTRI

-          Guido NEPPI MODONA

-          Piero Alberto CAPOTOSTI

-          Annibale MARINI

-          Francesco AMIRANTE

-          Romano VACCARELLA

-          Paolo MADDALENA

-          Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall’art. 446, comma 1, del medesimo codice, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con ordinanza del 22 ottobre 2002, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 22 ottobre 2002 il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, «come richiamato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il patteggiamento decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato»;

che il Tribunale premette che, notificato il 13 ottobre 2001 il decreto di giudizio immediato all'imputato e il 21 ottobre il relativo avviso al difensore, la richiesta di applicazione della pena, presentata dal difensore il 6 novembre 2001 con il consenso del pubblico ministero, era stata dichiarata inammissibile dal Giudice per le indagini preliminari perché depositata oltre il termine decorrente dalla notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato;

che la richiesta, reiterata dal difensore in dibattimento in via preliminare, era stata nuovamente dichiarata inammissibile per le medesime ragioni;

che successivamente, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2002, la difesa aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che anche per la richiesta di applicazione della pena il termine decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che a parere del Tribunale la questione non è manifestamente infondata in quanto, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 120 del 2002, «il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato in ogni caso in cui, ai fini dell'esercizio di facoltà processuali che comportano la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore, venga posto a pena di decadenza un termine decorrente dalla notificazione all'imputato, anziché al difensore, dell'atto da cui tali facoltà conseguono»;

che il rimettente ritiene che «il nuovo meccanismo di decorrenza del termine di quindici giorni dall'ultima notifica» per la richiesta di giudizio abbreviato non possa estendere automaticamente i suoi effetti alla richiesta di patteggiamento, in quanto la Corte nella menzionata sentenza n. 120 del 2002 ha limitato il proprio intervento a quella parte dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. che disciplina il giudizio abbreviato, come emerge sia dal dispositivo, che fa specifico riferimento alla richiesta di tale rito, sia dalla motivazione, «incentrata sulla problematica del giudizio abbreviato»;

che, non apparendo percorribile la strada interpretativa, la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto detta una regola irragionevolmente diversa per «i due riti, alternativi al dibattimento, che pure ricevono la medesima disciplina, quanto a preclusioni processuali, in caso di giudizio immediato», e viola il diritto della difesa, dal momento che, essendo indispensabile anche per formulare la richiesta di applicazione della pena «un'attenta cognizione del fascicolo delle indagini preliminari», è necessario che «l'imputato si avvalga pienamente dell'assistenza tecnica del difensore».

Considerato che il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall’art. 446, comma 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l’applicazione della pena decorra dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la legge 12 giugno 2003, n. 134, ha introdotto numerose modifiche all’istituto dell’applicazione della pena, prevedendo in via transitoria all’art. 5, comma 1, che l’imputato, o il difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero possono presentare, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, richiesta di patteggiamento anche nei processi nei quali risulti decorso il termine di cui all’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e anche quando la richiesta sia già stata presentata e vi sia stato il dissenso del pubblico ministero ovvero il rigetto da parte del giudice;

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se, tenuto conto della disciplina transitoria introdotta dall’art. 5 della legge n. 134 del 2003, la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.