Ordinanza n. 286 del 2003

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.286

 

ANNO 2003

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                                      Presidente

 

- Valerio                        ONIDA                                                        Giudice

 

- Carlo                           MEZZANOTTE                                                “

 

- Guido                         NEPPI MODONA                                            “

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                                     “

 

- Annibale                     MARINI                                                            “

 

- Franco                         BILE                                                                  “

 

- Giovanni Maria           FLICK                                                               “

 

- Francesco                    AMIRANTE                                                      “

 

- Ugo                             DE SIERVO                                                      “

 

- Romano                      VACCARELLA                                               “

 

- Paolo                           MADDALENA                                                 “

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                                               “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 24 maggio 2002 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2002.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

 

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 maggio 2002, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento nei confronti di una persona imputata dei reati di ingiuria e violenza privata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato, quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio;

 

che il remittente ricorda che con precedente ordinanza aveva sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato da assolversi, e che tale questione era stata dichiarata manifestamente inammissibile perché l’art. 530 cod. proc. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione nel giudizio principale;

 

che, nel riproporre la questione, il giudice a quo riferisce che l’imputato era stato giudicato con una sentenza pronunciata il 16 aprile 1999 ed era stato rinviato a giudizio con decreto del 18 maggio 1999, nonostante che nella denuncia-querela, dalla quale era scaturito il decreto di citazione a giudizio, fosse stata indicata la pendenza di altro procedimento in relazione al medesimo fatto;

 

che, evidenzia ancora il giudice a quo, non essendovi contrasto tra la difesa dell’imputato e il pubblico ministero sull’esito del secondo giudizio per il medesimo fatto, avendo entrambi chiesto il proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti, la difesa dell’imputato ha chiesto anche la condanna alle spese nei confronti dello Stato, depositando la relativa nota spese;

 

che, quindi, prosegue il remittente, essendo passata in giudicato la prima sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato per il medesimo fatto, non si dovrebbe più dubitare che le disposizioni applicabili siano quelle di cui agli artt. 529 e 649, comma 2, cod. proc. pen., sicché la questione sarebbe rilevante ai fini della decisione che egli è chiamato ad adottare sul punto;

 

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva, in primo luogo, che in base all’attuale normativa non è consentito al giudice condannare lo Stato alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato quando questi venga assolto, neanche nel caso in cui l’azione penale sia stata promossa, come nella specie, sulla base di un evidente errore da parte del pubblico ministero, non avvedutosi della esistenza di una precedente sentenza per i medesimi fatti;

 

che le disposizioni censurate si porrebbero quindi in contrasto, ad avviso del remittente, con il secondo comma dell’art. 111 Cost., il quale, nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, stabilisce che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”, dovendosi riferire l’espressione “in condizioni di parità” non al solo contraddittorio, ma “a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese”;

 

che, pertanto, prosegue il remittente, per la regolamentazione del regime delle spese processuali dovrebbe farsi riferimento a quanto stabilito per il processo civile, con la conseguenza che, anche nel processo penale, la parte vittoriosa (imputato assolto) dovrebbe avere diritto all’integrale ristoro delle spese sostenute per difendersi da un’accusa rivelatasi infondata;

 

che la mancata previsione della condanna dello Stato alle spese non potrebbe trovare più giustificazione nell’originaria configurazione del pubblico ministero come parte dotata di una posizione preminente, in quanto tale posizione sarebbe venuta meno con l’introduzione, in Costituzione, del principio della parità delle parti dinanzi a un giudice terzo, che potrebbe ritenersi pienamente realizzata solo se al giudice venisse attribuito il potere di condannare alle spese lo Stato soccombente: non potrebbe infatti sostenersi, ad avviso del remittente, che le parti siano in posizione di parità se il giudice può, anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (rectius: condanna), ma non può fare altrettanto in caso di diversa soluzione (assoluzione o, come nella specie, proscioglimento per errore nell’attivazione del secondo giudizio, in violazione del divieto di cui all’art. 649, comma 2, cod. proc. pen.);

 

che le disposizioni censurate contrasterebbero poi, secondo il giudice a quo, con il principio di ragionevolezza, che non verrebbe rispettato da una normativa che prevede per una parte di un processo (l’accusa) il favore delle spese e per l’altra parte (l’imputato) solo la condanna in caso di soccombenza e nessun favore delle spese in caso di vittoria: in ogni caso, l’imputato, se dichiarato innocente, subirebbe un depauperamento delle proprie sostanze in misura quantomeno pari all’esborso sostenuto per affrontare il processo;

 

che, prosegue il remittente, l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto un diverso profilo, poiché “se non si concede il ristoro delle spese in caso di vittoria (assoluzione o proscioglimento), ma si condanna in caso di soccombenza (condanna) al rimborso delle spese, i due casi (i due cittadini), benché uguali, sono trattati diversamente dal giudice”;

 

che, infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto chi deve spendere ingenti somme per difendersi, sapendo che certamente non le recupererà, potrebbe non difendersi adeguatamente e così il diritto di difesa potrebbe non essere garantito;

 

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

 

che la difesa erariale contesta in primo luogo l’assunto dal quale muove il remittente, e cioè che le condizioni di parità di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., possano coinvolgere la tematica delle spese processuali: il testo della disposizione costituzionale, infatti, si riferirebbe esclusivamente alla parità delle parti rispetto al contraddittorio e quindi alle tematiche della prova, ma non si estenderebbe alle spese processuali, come del resto dimostrerebbero i lavori preparatori della legge costituzionale n. 2 del 1999;

 

che, prosegue l’Avvocatura, sarebbe forzato il tentativo, posto in essere dal giudice a quo, di instaurare una perfetta parità tra processo civile e processo penale per affermare la necessità di adeguamento, in punto di spese, delle rispettive regole processuali, giacché troppo diversi sono, sul piano strutturale e su quello dei principî ispiratori, il processo civile e quello penale;

 

che le censure sarebbero infondate, ad avviso dell’Avvocatura, anche per quel che riguarda la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., non potendosi instaurare alcuna valida comparazione tra il regime del processo civile, nel quale è la parte privata che decide se e come esercitare l’azione, e nel quale sarebbe quindi del tutto ragionevole la previsione dell’onere della anticipazione delle spese necessarie e del successivo ristoro in caso di accoglimento della domanda, e quello del processo penale, caratterizzato dal fatto che la parte pubblica esercita un’azione che non è affatto nella sua disponibilità ed i cui oneri sono sostenuti dallo Stato secondo una logica anticipatoria che nulla ha a che vedere con il processo civile;

 

che, pertanto, sarebbe del tutto logico il recupero delle spese in caso di condanna e altrettanto logica l’assenza di corresponsione delle spese in caso di assoluzione, in quanto le spese risultano già sostenute dall’accusa che fa parte dello stesso apparato giudiziario;

 

che per le medesime ragioni sarebbe insussistente la dedotta violazione dell’art. 24 Cost.

 

Considerato che il remittente dubita della legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell’imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio;

 

che, in sostanza, il giudice a quo ritiene che il principio della parità delle parti nel processo penale, oggi sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione, riguarderebbe non solo lo svolgimento del processo e in particolare la formazione della prova, ma anche le spese, non potendosi dire quel principio osservato se l’imputato, ingiustamente sottoposto a procedimento penale, dovesse restare gravato di tutti gli oneri della propria difesa;

 

che due preliminari ordini di considerazioni si oppongono alla prospettazione del remittente;

 

che, in primo luogo, nel quadro di una visione solidaristica, che investe anche il processo, l’art. 24, terzo comma, Cost., dispone che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, garanzia questa che è stata attuata per il processo penale dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, e ora dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113;

 

che, in relazione alla posizione degli abbienti, i soli a potersi lamentare degli oneri economici che il processo comporta comunque, anche nel caso di assoluzione, nessuna utile comparazione, quanto al regime delle spese, può essere compiuta tra processo penale e altri processi, specie quello civile, essendo consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che non esiste un vincolo costituzionale alla identità di disciplina dei diversi procedimenti, rientrando nella discrezionalità del legislatore conformare i singoli istituti;

 

che troppo lontani sono i due modelli in comparazione, il processo civile, dominato dal principio di disponibilità dell’azione privata, e quello penale, nel quale vige il contrapposto principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, per immaginare che il legislatore, non prevedendo la condanna dello Stato in caso di assoluzione dell’imputato, sia incorso in classificazione arbitraria;

 

che, d’altronde, la tesi del remittente non ha alcuna rispondenza nei lavori preparatori, dai quali con nettezza risulta che il principio della parità delle parti trova la sua concretizzazione nell’eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che può essere bensì attenuata ma non eliminata, collegata, come è, allo jus puniendi che solo allo Stato può spettare;

 

che, nel processo penale, atteso l’ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell’azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra l’esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e l’aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall’uso illegittimo di quella potestà;

 

che si comprende allora come la condanna dello Stato al pagamento delle spese processuali non sia soluzione imposta dalla Costituzione: non irragionevolmente il legislatore ha bilanciato le contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità conseguenti all’esercizio dell’azione penale e più in generale dell’attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave (legge 13 aprile 1988, n. 117);

 

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati.

 

Visti gli articoli 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi

 

La Corte costituzionale

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.