ORDINANZA N. 278
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO ²
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 23 maggio 2002 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Napoli Carlo contro il Comando Generale della Guardia di Finanza ed altro, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che la Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato, con riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
che l’art. 59, comma 54, della predetta legge n. 449 del 1997, ha confermato, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge stessa, la sospensione – già prevista dal decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) – delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti;
che l’art. 63 della stessa legge n. 449 del 1997 ha disposto l’abrogazione del citato decreto-legge n. 375 del 1997, stabilendo, al contempo, la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge abrogato;
che il remittente espone, in punto di fatto, che un sottufficiale della Guardia di Finanza presentava, in data 30 dicembre 1997, istanza di collocamento in congedo con diritto a pensione, sulla base di un’anzianità di servizio di poco superiore a 25 anni;
che, in pari data, confermava tale richiesta, pur dopo aver preso visione del contenuto del citato decreto-legge n. 375 del 1997, che sospendeva, con decorrenza 3 novembre 1997, i trattamenti pensionistici di anzianità anticipati;
che, intervenuto il collocamento in congedo in data 31 dicembre 1997, il Comando generale della Guardia di Finanza non accoglieva la successiva istanza del militare diretta ad ottenere l’attribuzione del trattamento di quiescenza o la riammissione in servizio;
che avverso il rigetto del ricorso della Corte dei conti nei confronti del diniego oppostogli il militare proponeva appello;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenuta la norma censurata rilevante ai fini del decidere, osserva, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che alla data del 31 dicembre 1997, il suddetto decreto-legge n. 375 del 1997, applicabile a tutto il settore del pubblico impiego, non era più vigente, stante la mancata conversione dello stesso e la conseguente caducazione degli effetti ex tunc;
che, ad avviso del remittente, una volta caducati gli effetti del citato decreto-legge, l’interessato avrebbe avuto diritto, in base alla disciplina in vigore alla data di cessazione dal servizio, al trattamento pensionistico in questione;
che pertanto le norme denunciate avrebbero comportato l’eliminazione retroattiva del diritto a pensione già maturato dall’interessato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice remittente ritiene che, a causa della mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati), l’interessato avrebbe riacquistato, per reviviscenza, il diritto al trattamento pensionistico anticipato e che di conseguenza, le norme censurate avrebbero retroattivamente eliminato tale diritto;
che, in realtà, l’interessato non è mai stato titolare del diritto al trattamento pensionistico in questione, sia perché il citato decreto legge n. 375 del 1997 ha negato tale diritto a chi si collocasse a riposo nel periodo di vigenza dello stesso, sia perché la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha abrogato, nei termini previsti per la conversione, detto decreto legge, facendone salvi gli effetti;
che, inoltre, inconferente è il richiamo all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la garanzia posta dal citato parametro costituzionale, legata allo stato di bisogno, è riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione della attività lavorativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell’attività stessa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità (sent. n. 416 del 1999);
che, per quanto detto, la questione deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59, comma 54, e 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.