Ordinanza n. 260/2003

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ORDINANZA N. 260

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA                

– Paolo MADDALENA         

– Alfio FINOCCHIARO       

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell’11 giugno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.

Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell’ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole "per tre comuni capoluogo di provincia" sono sostituite con le parole "per i comuni capoluogo di provincia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.