ORDINANZA N. 260
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
– Paolo MADDALENA
– Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell’11 giugno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.
Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell’ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole "per tre comuni capoluogo di provincia" sono sostituite con le parole "per i comuni capoluogo di provincia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.