Ordinanza n. 216/2003

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ORDINANZA N. 216

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promosso con ordinanza del 12 giugno 2002 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Maurizio Cardazzo, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza del 12 giugno 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che, in ordine a tale questione, già sollevata dal medesimo giudice con ordinanza 24 novembre 2000 (ed iscritta al r.o. n. 154 del 2001) anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la Corte costituzionale ha disposto, con ordinanza n. 96 del 2002, la restituzione degli atti affinché si procedesse al riesame dei termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo ed in particolare del mutamento dell’art. 117 della Costituzione, indicato come uno dei parametri;

che, ad avviso del giudice rimettente, il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione "non ha mutato la sostanza della questione", considerato che il terzo comma dell’art. 117 Cost., attribuendo alla potestà legislativa regionale concorrente il "governo del territorio", il quale "non può non ricomprendere la materia urbanistica", avrebbe confermato il principio secondo il quale "le Regioni non possono legiferare (…) in contrasto con la legislazione statale" nel settore dell’urbanistica, né possono "intervenire, anche indirettamente, nella creazione o nella modificazione di norme penali, né tanto meno procedere alla <<decriminalizzazione>> di condotte ritenute dalla legge statale meritevoli di tutela penale, essendo rimasta immutata la riserva esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale";

che, pertanto, secondo il Tribunale di Viareggio permarrebbe il contrasto tra gli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge regionale toscana n. 52 del 1999, nella parte in cui assoggettano le ristrutturazioni edilizie al regime della denuncia di inizio di attività piuttosto che al regime di concessione previsto dalla legislazione statale di principio, ed il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, risulterebbero altresì confermati i dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in ordine alla violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui "decriminalizzano" in ambito regionale una condotta penalmente sanzionata dalla legislazione statale (esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia senza concessione), violando la riserva di legge statale in materia penale (art. 25 della Costituzione) ed operando una "iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento", "non esplicando – peraltro – nel caso di specie nessuna efficacia la modifica della legislazione statale concernente la materia in esame";

che è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata e deducendo, nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che sarebbe necessario disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza e della fondatezza della questione "alla luce dell’intervenuto mutamento del dato legislativo di riferimento".

Considerato che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) ha esteso il regime della denuncia di inizio di attività (D.I.A.) a molteplici interventi fra i quali le ristrutturazioni edilizie (art. 1, comma 6);

che la predetta legge n. 443 del 2001, all’art. 1, comma 12, originariamente prevedeva che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge" e che "le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia";

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all’art. 13, commi 7 e 8, modificando il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, ha stabilito l’immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici";

che tale norma, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice a quo e quindi impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.