ORDINANZA N.209
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del 19 febbraio 2002 - prot. 2002/0000136/SG-CIV - con la quale, richiamando l’art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Comitato parlamentare ha opposto il vincolo del segreto alla esibizione di atti in suo possesso, promosso dalla Corte di assise di appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002 ed iscritto al n. 218 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDE) per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d’assise d’appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, in relazione alla opposizione del segreto di Stato, comunicata con nota del Presidente del Comitato medesimo in data 19 febbraio 2002;
che la Corte ricorrente lamenta che il Presidente del Comitato parlamentare, al quale era stata richiesta l’esibizione di alcuni documenti, abbia opposto il vincolo del segreto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in difetto dei necessari presupposti;
che, in particolare, ad avviso della ricorrente, benché il citato art. 11 disponga che i componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi inerenti alle linee essenziali delle strutture e dell’attività dei Servizi, tale vincolo non si estende fino al punto di comprendere anche la documentazione che sia pervenuta al Comitato per vie non istituzionali, come si sarebbe verificato nella fattispecie;
che pertanto la ricorrente chiede a questa Corte di valutare il corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 11 della legge n. 801 del 1977, così come esercitato dal Comitato parlamentare con la indicata nota del 19 febbraio 2002, non potendo procedere ulteriormente, poiché l’opposizione del segreto impedisce l’adozione di ogni decisione fondata su una prova generica.
Considerato che in questa fase del giudizio di mera delibazione senza contraddittorio appaiono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, perché possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte;
che, in particolare, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione della Corte d’assise d’appello di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;
che anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato è legittimato a resistere al conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nell’ambito delle materie di sua spettanza, la volontà del potere cui appartiene;
che, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità, deve dichiararsi esistente la materia del conflitto, in quanto la ricorrente Corte d’assise d’appello di Roma lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in relazione alla opposizione del segreto di Stato da parte del Comitato parlamentare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’assise d’appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.