Ordinanza n. 158 del 2003

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ORDINANZA N. 158

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Riccardo             CHIEPPA                           Presidente

-  Gustavo              ZAGREBELSKY                 Giudice                

-  Valerio                ONIDA                                      "          

-  Carlo                   MEZZANOTTE                        "

-  Fernanda             CONTRI                                    "

-  Guido                 NEPPI MODONA                    "

-  Piero Alberto      CAPOTOSTI                             "

-  Annibale             MARINI                                    "

-  Franco                 BILE                                          "

-  Giovanni Maria   FLICK                                       "

-  Ugo                     DE SIERVO                              "

-  Romano              VACCARELLA                        "

-  Paolo                   MADDALENA                         "

-  Alfio                   FINOCCHIARO                       "

ha pronunciato la seguente                                                         

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega  al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze del 21 aprile 2001 dalla Commissione tributaria  provinciale di Sassari sui ricorsi proposti da Oggiano Giovanna Maria contro l'Ufficio delle Entrate di Tempio Pausania, rispettivamente iscritte ai nn. 961 e 962 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Sassari, chiamata a giudicare su controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire, proposte con ricorsi sottoscritti dal solo contribuente, con due ordinanze, di identico contenuto,  emesse in data 21 aprile 2001 (pervenute alla Corte  il 7 dicembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua;

che ad avviso del Collegio rimettente, tale lacuna legislativa integrerebbe un caso di manifesta disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe, poiché potrebbe determinare gravi conseguenze a carico del  contribuente quale la sanzione di "inammissibilità del ricorso";

che nel  giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito vari profili di inammissibilità;

che la difesa statale sottolinea la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, osservando che non sono state espresse le ragioni della adesione alla tesi, secondo cui la sottoscrizione personale del ricorso in controversia tributaria di valore superiore a 5.000.000 di lire comporti ineluttabilmente la inammissibilità del ricorso;

che l'inammissibilità è prospettata anche in relazione al fatto che si verrebbe a sollecitare dalla Corte una pronuncia additiva, con la creazione di una nuova norma;

che l'Avvocatura dello Stato in subordine, conclude per la infondatezza della questione, assumendo che rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare in modo differente l'esercizio del diritto di difesa sulla base del criterio del valore della controversia e, proprio per la non omogeneità delle due situazioni poste a raffronto, non sarebbe configurabile una disparità di trattamento.

Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate e delle argomentazioni addotte, può procedersi alla riunione dei giudizi ai fini della decisione con unica ordinanza;

che il giudice a quo motiva adeguatamente sulla rilevanza, partendo tuttavia da un erroneo presupposto e da un confronto di situazioni non omogenee, in quanto, da un canto, la disposizione denunciata è suscettibile di essere interpretata in modo da escludere i paventati danni per la posizione del contribuente ricorrente in controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire; d'altro lato,  la situazione delle controversie di valore economico superiore ad una certa soglia è diversa da quelle di valore inferiore, nelle quali è prevista la facoltà del giudice  di assegnare un termine alla parte per munirsi di una difesa tecnica ritenuta necessaria a maggiore garanzia della difesa processuale;

che infatti il giudice a quo non tiene conto della interpretazione, conforme a Costituzione, indicata da questa Corte con la sentenza  n. 189 del 2000, secondo cui l'inammissibilità del ricorso quando non vi sia assistenza tecnica per controversie di valore superiore a  5.000.000 di lire scatta  – per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole – solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato;

che rientra nella discrezionalità (nella specie non irragionevole né arbitraria) del legislatore la disciplina del diritto di difesa, non essendovi in via generale una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato, soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia (sentenza  n. 189 del 2000);

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega  al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, con due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.