Ordinanza n. 154 del 2003

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.154

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                              CHIEPPA                  Presidente

- Gustavo                               ZAGREBELSKY        Giudice

- Valerio                                 ONIDA                                  “

- Carlo                                    MEZZANOTTE                    “

- Fernanda                              CONTRI                                “

- Guido                                   NEPPI MODONA                “

- Piero Alberto                       CAPOTOSTI                         “

- Annibale                              MARINI                                “

- Franco                                  BILE                                      “

- Giovanni Maria                    FLICK                                   “

- Francesco                             AMIRANTE                          “

- Ugo                                      DE SIERVO                          “

- Romano                               VACCARELLA                   “

- Paolo                                    MADDALENA                     “

- Alfio                                    FINOCCHIARO                   “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole Filippo Mancuso nei confronti del dottor Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 19 novembre 2001, ed iscritto al n. 204 del registro ammissibilità conflitti.

            Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con atto depositato in udienza il 7 novembre 2001 il Tribunale di Roma – Sezione del giudice per le indagini preliminari, nell’ambito del procedimento instaurato nei confronti del deputato Filippo Mancuso, in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 595, comma 3 del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati;

che nell’atto introduttivo del giudizio si evidenzia come il procedimento penale in questione riguardi alcune dichiarazioni rilasciate dall’imputato nel corso di una intervista radiofonica, nelle quali quest’ultimo pronunziava, tra l’altro, le seguenti affermazioni: “Ma lei tra Brusca e Caselli … tra i Brusca e Caselli vede vere differenze? (…) E’ già provato che parte della Magistratura di Palermo è criminale (…) vi sono a Palermo criminali vestiti da giudici. Questo è più sconvolgente ancora. Molte inchieste di Palermo sono inchieste criminali e sono condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati”;

che l’autorità giurisdizionale ricorrente rileva che la Camera dei deputati ha approvato, in data 6 marzo 2001, la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, affermando che le dichiarazioni suddette concerno opinioni espresse dal deputato Mancuso nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ricadendo conseguentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che secondo l’organo giurisdizionale ricorrente, tale delibera della Camera dei deputati, sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali, a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e la sua attività quale membro di quest’ultima che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, deve sussistere affinché possa operare la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera avrebbe illegittimamente interferito sulla sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,dell’autorità giudiziaria.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma, Sezione del giudice per le indagini preliminari, è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto concerne l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale di Roma lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla adozione, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente arbitrario, l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui soluzione è affidata alla competenza della Corte costituzionale, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva – da assumersi a contraddittorio integro –  anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma, sezione del giudice per le indagini preliminari, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, Sezione del giudice per le indagini preliminari, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.