ORDINANZA N.136
ANNO 2003REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 16 luglio 2002 emessa dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Americo Leoni e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione dell’INAIL nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato Adriana Pignataro per l’INAIL e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 16 luglio 2002 emessa nel procedimento civile, pendente in grado d'appello, tra Americo Leoni e l'INAIL, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i lavoratori dipendenti in permesso sindacale;
che l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta contro l'INAIL per ottenere il pagamento dell'indennità e della rendita previsti dal citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza dell'infortunio a lui occorso in data 21 gennaio 1997 durante il tragitto autostradale di rientro a Firenze, a bordo di mezzo privato, dopo aver partecipato in giornata ad incontri sindacali in Roma mentre era in permesso sindacale; domanda alla quale l'INAIL si è opposto assumendo trattarsi di situazione non tutelata dall'ordinamento vigente poiché il Leoni si trovava in permesso sindacale;
che la Corte rimettente richiama la sentenza n. 171 del 2002 di questa Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa sindacale e le relative organizzazioni di appartenenza;
che - secondo la Corte rimettente - si sarebbe determinata una situazione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e di insufficiente copertura previdenziale (art. 38 Cost.) per i lavoratori in permesso sindacale rispetto alla posizione dei lavoratori in aspettativa sindacale ai quali tale copertura assicurativa è stata estesa per effetto della citata sentenza n. 171 del 2002; talché, per emendare questo asserito vulnus, si renderebbe necessaria l'estensione della tutela assicurativa anche ai lavoratori in permesso sindacale;
che si è costituito l'INAIL, che ha rilevato la diversità fra la situazione del sindacalista in permesso sindacale e quella del sindacalista in aspettativa e ha chiesto la dichiarazione di infondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione medesima.
Considerato che dall’ordinanza di rimessione emerge che la fattispecie oggetto del giudizio a quo è quella di un lavoratore al quale era occorso un infortunio mentre rientrava in sede dopo aver svolto attività sindacale extra-aziendale, giovandosi di un permesso assentito dal datore di lavoro per tale specifica e ben individuata attività, consistente nella partecipazione ad incontri sindacali nella stessa giornata dell'infortunio;
che la fattispecie così delineata - ricadente nella previsione dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), che riconosce il diritto a permessi retribuiti in favore di dipendenti che siano dirigenti provinciali o nazionali al fine di consentire la loro partecipazione agli organi direttivi, provinciali e nazionali - si connota per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro;
che è invece diversa la fattispecie del lavoratore in aspettativa sindacale (ai sensi dell’art. 31 della citata legge n. 300 del 1970) al quale la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002 di questa Corte;
che infatti l'aspettativa sindacale - diversamente dal permesso sindacale – si configura come un distacco del dipendente in favore del sindacato, essenzialmente durevole, in quanto di norma si protrae per tutta la durata del mandato sindacale, onde l’originario rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro;
che soltanto nel caso dell'aspettativa sindacale il sindacato, come beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all'INAIL il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore sindacalista, in quanto questa Corte, con la ricordata sentenza n. 171 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - non solo dell'art. 4 del d.P.R. n.1124 del 1965, nella parte in cui non prevede tali lavoratori tra i beneficiari della tutela assicurativa - ma (correlativamente) anche dell'art. 9 del medesimo d.P.R., nella parte in cui non prevede tra gli obbligati al pagamento del premio assicurativo le organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgano attività previste dall'art. 1;
che, pertanto, la posizione dei lavoratori in permesso sindacale, nella fattispecie sopra descritta, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, e le rilevate differenze fra le due non comparabili fattispecie giustificano, allo stato, una disciplina differenziata, senza che sia violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.);
che neppure è violato il principio di adeguatezza della tutela previdenziale in caso di infortunio subìto dal lavoratore (art. 38, secondo comma, Cost.) considerato che - come già affermato da questa Corte (sentenze n. 26 del 2000 e n. 310 del 1994) - il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l'occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.