Ordinanza n. 67/2003

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ORDINANZA N.67

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA                     

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 37. Riesame), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 maggio 2002, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio 1999 n. 37. Riesame), assumendo, in via principale, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali), della Costituzione e, in via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) e del principio recato dalla norma interposta contenuta nell’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

che la norma impugnata, sostitutiva dell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 37 del 1999, dispone che, nel termine di 60 giorni dalla notifica, avverso l’atto contestuale di accertamento delle violazioni in materia di tasse automobilistiche e di irrogazione delle relative sanzioni, è ammesso ricorso amministrativo "in alternativa all’azione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria";

che, secondo il ricorrente, siffatta disposizione sarebbe lesiva del vigente art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che, attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato "la ripartizione della funzione giurisdizionale (anche) in ragione della materia tra i diversi organi giurisdizionali dello Stato", precluderebbe al legislatore regionale, come invece ha fatto con la norma denunciata, di "attribuire la cognizione delle (sole) controversie ivi considerate alla giurisdizione del giudice ordinario […], anziché al giudice tributario […], come invece previsto in termini generali dalla legge statale";

che qualora, poi, si volesse ricondurre la disciplina de qua alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, resterebbe tuttavia fermo – ad avviso del ricorrente - che la potestà legislativa regionale potrebbe esercitarsi solo nell’ambito dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale e che l’art. 12 della legge n. 448 del 2001 esprimerebbe il principio della necessaria riconduzione ad unità, su tutto il territorio dello Stato, dell’intero contenzioso tributario, riservato in via generale alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tributario;

che si è costituita in giudizio la Regione Toscana, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

  che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, la difesa regionale ha depositato una memoria illustrativa nella quale afferma che, dopo la notifica del ricorso, "la disposizione contestata è stata oggetto di modifica proprio per superare il vizio riscontrato dal Governo";

  che l’art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 30, sostituendo nuovamente l’art. 9 della legge regionale n. 37 del 1999, già modificato dalla norma impugnata, ha, infatti, affermato, in conformità a quanto previsto dalla legge statale, la giurisdizione del giudice tributario riguardo alle controversie di cui si tratta;

che, con atto notificato il 24 gennaio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto dell’intervenuto mutamento del quadro normativo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2003 la Regione Toscana, a mezzo del suo procuratore, ha accettato la rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.