ORDINANZA N.66
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza del 19 febbraio 2002 dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria contro Barbaro Vincenza ed altre, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione di Barbaro Vincenza ed altre nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato Francesco Scaglione per Barbaro Vincenza ed altre e l’Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 febbraio 2002, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’annullamento del silenzio-rigetto di una istanza di rimborso della ritenuta d’acconto relativa ad una somma percepita a titolo di risarcimento del danno per accessione invertita, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);
che le norme impugnate riguardano l’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, del corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime;
che il dubbio di legittimità costituzionale, quanto ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, risulta sollevato attraverso un mero rinvio alle motivazioni "contenute negli atti di entrambe le parti";
che le norme denunciate sarebbero, altresì, lesive, ad avvio del rimettente, del diritto dell’espropriato, garantito dagli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, ad un indennizzo che non sia meramente apparente e simbolico ma costituisca un serio ristoro della perdita subita;
che si sono costituite in giudizio Anna Giuffrè, Maria Teresa Barbaro e Vincenza Barbaro, ricorrenti nel giudizio a quo, diffusamente argomentando per l’illegittimità costituzionale delle norme denunciate in quanto lesive degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
che, quanto ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l’ordinanza di rimessione sarebbe - secondo l’Avvocatura - sostanzialmente priva di autonoma motivazione in punto di non manifesta infondatezza;
che, riguardo al parametro di cui all’art. 42 della Costituzione, la questione difetterebbe di rilevanza, in quanto nel giudizio a quo non sarebbe in discussione la misura dell’indennizzo (o del risarcimento) per la perdita della proprietà, ma solo la legittimità dell’assoggettamento ad imposta dell’indennizzo medesimo.
Considerato che nell’ordinanza di rimessione la non manifesta infondatezza della questione è motivata, quanto ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con "espresso rinvio" al contenuto di atti di parte;
che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la motivazione dell’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti (ex multis, sentenza n. 425 del 2000);
che il rimettente assume, altresì, l’esistenza di un contrasto tra le norme denunciate ed il parametro di cui all’art. 42, terzo comma, della Costituzione senza, tuttavia, fornire motivazione alcuna sui termini di tale contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio a quo;
che la questione va pertanto dichiarata, in riferimento a tutti i parametri evocati, manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.