Ordinanza n. 60/2003

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ORDINANZA N. 60

 

ANNO 2003

 

Commento alla decisione di

Riccardo Nobile

La sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente al vaglio del giudice delle leggi: dalla sentenza 3/5/1999 n. 206 all’ordinanza della Corte costituzionale 10/2/2003 n. 60. Note essenziali sull’istituto” (nella Rivista telematica Lexitalia.it)

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Riccardo                   CHIEPPA                              Presidente

 

- Gustavo                    ZAGREBELSKY                 Giudice

 

- Valerio                      ONIDA                                  "

 

- Carlo                         MEZZANOTTE                    "

 

- Guido                       NEPPI MODONA                "

 

- Piero Alberto            CAPOTOSTI                         "

 

- Annibale                   MARINI                                "

 

- Franco                      BILE                                      "

 

- Giovanni Maria        FLICK                                   "

 

- Ugo                          DE SIERVO                          "

 

- Romano                    VACCARELLA                   "

 

- Paolo                         MADDALENA                     "

 

- Alfio             FINOCCHIARO                              "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), e degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, promossi con ordinanze del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Ragusa Francesco e il Consorzio per le autostrade siciliane e del 22 febbraio 2002 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Di Girolamo Nicolò e il Comune di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 311 e 357 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 34, prima serie speciale, dell'anno 2002.

 

    Visto l'atto di costituzione di Di Girolamo Nicolò nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

    udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

 

    Ritenuto che il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con ordinanza emessa il 9 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), secondo cui, in caso di condanna anche non definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio;

 

    che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza della questione, dichiara di condividere i motivi di illegittimità individuati dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in un'ordinanza del 13 giugno 2001 ai quali «per brevità» si riporta;

 

    che il Tribunale di Trapani, sezione lavoro, con ordinanza del 22 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza e affidamento dei cittadini nella normativa giuridica preesistente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97;

 

    che, ad avviso del rimettente, l'art. 4 della legge n. 97 del 2001, precludendo all'amministrazione qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento di sospensione in relazione a vicende penali non definite, si porrebbe in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza,  coerenza e proporzionalità desumibili dall'art. 3 della Costituzione;

 

    che il successivo art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute nella stessa legge si applichino ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, a sua volta, contrasterebbe con il canone di ragionevolezza oltre che con il principio di affidamento dei cittadini nella normativa giuridica preesistente.

 

    Considerato preliminarmente che i due giudizi, in considerazione dell'evidente affinità delle questioni sollevate, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

 

    che nell'ordinanza del Tribunale di Messina la non manifesta infondatezza della questione è motivata con integrale rinvio ad altra ordinanza di rimessione di diversa autorità giudiziaria;

 

    che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti (ex multis, sentenza n. 425 del 2000);

 

    che il Tribunale di Trapani dubita, tra l'altro, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, al comma 1, prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione;

 

    che questa Corte, con sentenza n. 145 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, «nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato»;

 

    che – stante l'evidente connessione tra le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma della norma impugnata – l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    riuniti i giudizi,

 

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe;

 

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

 

    F.to:

 

    Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

    Annibale MARINI, Redattore

 

    Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.