Ordinanza n. 57/2003

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ORDINANZA N.57

 

ANNO 2003

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-           Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

-           Gustavo ZAGREBELSKY  

 

-           Valerio ONIDA                      

 

-           Carlo MEZZANOTTE           

 

-           Fernanda CONTRI     

 

-           Guido NEPPI MODONA      

 

-           Piero Alberto CAPOTOSTI               

 

-           Annibale MARINI      

 

-           Franco BILE                           

 

-           Giovanni Maria FLICK 

 

-           Francesco AMIRANTE                      

 

-           Ugo DE SIERVO                               

 

-           Romano VACCARELLA      

 

-           Paolo MADDALENA                        

 

-           Alfio FINOCCHIARO                      

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Verona sul ricorso proposto dall'Intendenza di Finanza di Verona contro Magrin Antonio, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2002.

 

    Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

 

    Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1994, pervenuta a questa Corte il 23 maggio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma (recte: 53, primo comma), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa), nella parte in cui non estende a tutti i contribuenti il trattamento tributario privilegiato riguardante gli assegni vitalizi percepiti dai soggetti  inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

 

    che il remittente ha rilevato che i soggetti destinatari delle predette agevolazioni (ex deputati, ex senatori, ecc.), una volta in pensione, non hanno alcun particolare onere o spesa da sostenere, essendo cessati dalla funzione, per cui la loro situazione in nulla differisce da quella di tutti gli altri pensionati; e che, per questi motivi, viene in evidenza una palese disparità di trattamento.

 

    Considerato che, successivamente alla data dell'ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevedeva il trattamento privilegiato a favore degli ex parlamentari ed equiparati, e che con successive decisioni (sentenza n. 316 del 1994; ordinanza n. 275 del 1999), questa stessa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di questioni identiche a quella odierna;

 

    che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e, di conseguenza, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

    LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.

 

    Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

 

    F.to:

 

    Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

    Paolo MADDALENA, Redattore

 

    Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.