Ordinanza n. 17 del 2003

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 17

 

ANNO 2003

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 

- Riccardo                     CHIEPPA                                                  Presidente

 

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                                        Giudice

 

- Valerio                        ONIDA                                                              “

 

- Carlo                           MEZZANOTTE                                                “

 

- Fernanda                     CONTRI                                                            “

 

- Guido                         NEPPI MODONA                                            “

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                                     “

 

- Annibale                     MARINI                                                            “

 

- Franco                         BILE                                                                  “

 

- Giovanni Maria           FLICK                                                               “

 

- Francesco                    AMIRANTE                                                      “

 

- Ugo                             DE SIERVO                                                      “

 

- Romano                      VACCARELLA                                               “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 7 (n. 2 ordinanze) e dell’8 gennaio 2002 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 167, n. 168 e n. 169 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2002.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

 

Ritenuto che, con due ordinanze in data 7 gennaio 2002 (r.o. n. 167 e n. 168 del 2002) e con una ordinanza in data 8 gennaio 2002 (r.o. n. 169 del 2002), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), “nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”;

 

che in tutte le ordinanze il remittente premette che, in base alla disposizione censurata, è consentito al questore di adottare la menzionata misura non solo “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all’acquisizione dei documenti per il viaggio”, ma anche nel caso di mera “indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”, evento quest’ultimo solo accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi e comunque tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

 

che, osserva il giudice a quo, il trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza degli stranieri soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per la sua attuazione, costituisce misura incidente sulla libertà personale, che, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 105 del 2001, non potrebbe essere adottata al di fuori delle garanzie stabilite dall’art. 13 della Costituzione, garanzie nella specie non rispettate;

 

che, dunque, ad avviso del remittente, la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l’immediata esecuzione dell’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integrerebbe “un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l’intervento limitativo della libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza”, sicché la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 13 della Costituzione;

 

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto anzitutto che la questione sia dichiarata inammissibile, non avendo il remittente specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

 

che, soltanto in subordine, la difesa erariale ha concluso per una declaratoria di non fondatezza.

 

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

 

che la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, è già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanze n. 402, n. 188 e n. 181 del 2002);

 

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento alle questioni oggetto dei presenti giudizi di legittimità costituzionale, poiché neppure in questo caso le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità di “procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti di viaggio, ovvero per l’indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”) il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

 

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

 

che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

 

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all’articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.