Ordinanza n. 15 del 2003

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.15

 

ANNO 2003

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Riccardo                                             CHIEPPA                         Presidente

 

- Gustavo                                              ZAGREBELSKY               Giudice

 

- Valerio                                                ONIDA                                  "

 

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                     "

 

- Fernanda                                            CONTRI                               "

 

- Guido                                                 NEPPI MODONA                 "

 

- Piero Alberto                                      CAPOTOSTI                         "

 

- Annibale                                             MARINI                                "

 

- Franco                                                BILE                                      "

 

- Giovanni Maria                                  FLICK                                    "

 

- Francesco                                           AMIRANTE                          "

 

- Ugo                                                    DE SIERVO                          "

 

- Romano                                              VACCARELLA                    "

 

– Paolo                                                  MADDALENA                     "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l’8 marzo 2002, depositato in cancelleria il 18 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2002.

            Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

            udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

            uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso notificato l’8 marzo 2002 e depositato il successivo 18 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

che, premette il ricorrente, l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, attribuisce – nel suo primo periodo – al Governo il potere di sostituirsi, nei casi ivi indicati, a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, e riserva alla legge – nel suo secondo periodo – il compito di stabilire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

 

che la «continuità testuale» tra i due periodi richiamati – unitamente (a) alle «solenni disposizioni» contenute nel primo e nel secondo comma dell’art. 114 della Costituzione, (b) all’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, contenuta nell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e (c) all’esigenza di una disciplina «unica o quanto meno fortemente coordinata» delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi – imporrebbe, secondo il ricorrente, di interpretare il riferimento alla «legge» contenuto nel citato art. 120, secondo comma, della Costituzione, come riserva alle disposizioni legislative statali della disciplina di tali procedure sostitutive;

 

che, posto tale quadro costituzionale, la legge regionale impugnata, in quanto affida al Difensore civico regionale – «su segnalazione dei soggetti interessati» e, nei casi previsti dall’art. 4, «d’ufficio» – i poteri sostitutivi previsti dalla legge statale o regionale (con l’esclusione delle ipotesi indicate nel comma 2), nonché in quanto attribuisce allo stesso organo la competenza ad adottare e comunicare all’ente inadempiente i provvedimenti di diffida ad adempiere, di nomina di un commissario ad acta e di fissazione del termine entro il quale quest’ultimo deve provvedere, avrebbe invaso l’ambito di competenza legislativa statale, in violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, con disposizioni che costituirebbero, inoltre, una «sostanziale innovazione» e una non consentita sostituzione a opera della legge regionale di quanto già previsto nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale, nell’art. 136, ha attribuito al Difensore civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori;

 

che, inoltre, in relazione all’art. 4 della legge regionale impugnata, concernente l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale, il ricorrente richiama gli artt. 141, comma 2, e 247, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, i quali «collocano  l’intervento sostitutivo nell’ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali», procedimenti che sarebbero rimasti «essenzialmente di competenza statale», come dimostrerebbe la previsione che essi si concludono con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno;

 

che, sotto questo profilo, pur riconoscendo l’esigenza di adeguare le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 alla intervenuta soppressione dei comitati regionali di controllo, il ricorrente ritiene che non si possa provvedere mediante «una molteplicità di leggi regionali», ma solo con una legge statale, che detti «regole uniformi per l’intero territorio nazionale»;

che, infine, secondo il ricorrente, dovrebbe risultare «persino ovvio» sia che l’elaborazione dei «principi di coordinamento della finanza pubblica» previsti dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione venga necessariamente affidata a norme statali, sia che nella nozione di finanza pubblica è compresa anche la finanza locale, cosicché anche per questo aspetto l’art. 4 impugnato avrebbe invaso l’ambito di una competenza esclusiva statale, che «va a saldarsi con la competenza esclusiva di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera p)», della Costituzione;

 

che si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che, in prossimità dell’udienza, la resistente ha depositato una memoria nella quale si rileva che le norme impugnate sono state oggetto di modifica e in parte di abrogazione a opera della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35 [Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)];

            che, in particolare, il legislatore regionale ha disposto l’abrogazione dell’impugnato art. 4 della legge n. 2 del 2002, al fine di risolvere – come si legge nella relazione illustrativa della citata legge n. 35 del 2002 – «un potenziale conflitto tra fonte regionale e fonte statale» determinato dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2002, n. 75, che attribuisce ai prefetti l’esercizio del potere sostitutivo conseguente alla mancata adozione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali;

che anche gli altri due articoli della legge regionale n. 2 del 2002 impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri sono stati modificati dalla citata legge regionale n. 35 del 2002, l’uno (art. 3) nel senso di precisare che il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale e altresì quelli previsti dalle leggi statali anteriori all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), l’altro (art. 5) nel senso di elidere il riferimento all’ormai abrogato art. 4;

che le modifiche e abrogazioni così disposte determinerebbero, ad avviso della Regione Toscana, la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso in oggetto, del quale comunque si chiede, in subordine, il rigetto;

che all’udienza pubblica del 3 dicembre 2002 sia il rappresentante della Regione resistente sia, per il ricorrente, l’Avvocatura generale dello Stato (quest’ultima dando seguito a quanto preannunciato in una precedente memoria depositata in prossimità dell’udienza) hanno concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), per violazione degli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

 

che, in pendenza del presente giudizio, la legge regionale impugnata è stata oggetto di modifica (quanto agli artt. 3 e 5), nei termini indicati nell’esposizione in fatto, e di abrogazione parziale (quanto all’art. 4), a opera della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35 [Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)];

 

che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, è tale da incidere radicalmente sui termini della questione di costituzionalità proposta, essendo venute meno – per abrogazione o per modifica – le disposizioni di legge impugnate, che non risultano d’altra parte aver prodotto effetti di sorta;

che, pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (tra molte, sentenza n. 438 del 2002; ordinanza n. 443 del 2002), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

               dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

 

               Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.