Ordinanza n. 527/2002

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ORDINANZA N. 527

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                       Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                         Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                  "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza del 7 maggio 2001, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Fulvio Gianfranco contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di De Fulvio Gianfranco.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di impugnazione, proposto da un capitano dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il Centro investigazioni scientifiche, avverso il silenzio-rigetto formatosi su ricorso gerarchico, nonché avverso la nota del 22 gennaio 1998 - con la quale si era "risposto negativamente all’istanza del ricorrente tendente ad ottenere una perequazione della propria posizione giuridica ed economica" - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 7 maggio 2001 (pervenuta alla Corte il 3 dicembre 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri), per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che nel ricorso depositato il ricorrente lamentava di essere acceduto al ruolo tecnico con il grado iniziale di sottotenente, mentre i nuovi arruolati vi accederebbero con il grado iniziale di capitano, nonostante il medesimo ricorrente fosse in possesso del diploma di laurea in ingegneria, dell’abilitazione all’esercizio della professione ed avesse sempre lodevolmente espletato i compiti assegnatigli, oltre ad aver frequentato e superato il corso di specializzazione interno dell’Arma;

che, secondo il giudice a quo, risulterebbe una evidente discriminazione sia nei confronti dei candidati esterni laureati sia, soprattutto, nei confronti dei marescialli dell’Arma, muniti del solo titolo di studio di scuola media secondaria;

che la rilevanza della questione, secondo il giudice a quo, sarebbe evidente in quanto: "senza un intervento della Corte costituzionale che interpreti la norma in parola sub specie di aderenza o meno alla Costituzione, non residua a questo Collegio alcuno spazio per accogliere la tesi del ricorrente, contro cui si erge, in tutta la sua solennità, la norma in parola";

che, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rimettente osserva, in relazione all’art. 97 della Costituzione, che qualsiasi innovazione legislativa che si proponga il fine di modificare il quadro organizzatorio preesistente non possa normalmente sovrapporre "senza ragione una ad un’altra organizzazione" in mancanza di misure di coordinamento e "determinando così una coesistenza per linee parallele, ampiamente premiale per la seconda rispetto alla prima";

che nel caso specifico - continua il giudice a quo - sostituire ad un sistema di accesso con il grado di sottotenente un nuovo sistema di accesso al medesimo ruolo con il grado di capitano "andando peraltro addirittura a diminuire il titolo di studio richiesto (dalla laurea al diploma di istruzione secondaria di secondo grado), senza salvaguardare la posizione di chi progressivamente era entrato nel ruolo tecnico" sarebbe contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che in relazione all’art. 3 della Costituzione il rimettente sottolinea che sarebbe "effettivamente disparitario pensare che, in mancanza di ragioni superiori, un soggetto debba impiegare il triplo del tempo di un altro per raggiungere lo stesso grado, nonché che un sottufficiale inserito nello stesso ruolo, improvvisamente possa addirittura superare nel ruolo medesimo ... un ufficiale, solo perché questo è entrato nel ruolo in parola precedentemente";

che il giudice a quo sottolinea, inoltre, come non assumerebbe rilevanza la normativa sopravvenuta di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), atteso che la prevista rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri "anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso" sarebbe, secondo il Tar, da un lato, troppo generica, dall’altro apparirebbe "meramente eventuale e comunque collegata ad una lata discrezionalità dell’Amministrazione senza alcuna precisa garanzia della salvaguardia dell’anzianità";

che, rileva sempre il giudice a quo, il comma 2 dello stesso art. 28 del citato decreto legislativo non riguarderebbe la posizione del ricorrente;

che il Tribunale rimettente conclude sospendendo il giudizio "per la soluzione della questione concernente la legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo n. 117 del 1993, nella parte di esso in cui non ha provveduto a regolamentare la nuova organizzazione del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri con riferimento alla situazione preesistente";

che si è costituito tardivamente il ricorrente nel giudizio a quo riprendendo sostanzialmente l’ordine delle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione;

che, in particolare, la parte rileva la mancanza di concreti interventi di "rideterminazione di anzianità (a discrezione)" ex art. 28 del d.lgs n. 298 del 2000, mettendo in evidenza che anche qualora detti interventi dovessero intervenire "si creerebbe un ulteriore grave vulnus temporaneo ed ambientale per cui in un certo periodo di carriera il meno anziano è di fatto preposto al più anziano, il quale potrebbe poi improvvisamente scavalcarlo, così implicando una presupposizione gerarchica instabile".

Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcun elemento né valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente (relative alla data della sua immissione nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri; alla provenienza, alla procedura per l’ingresso in ruolo e alla relativa normativa applicata; alla posizione rivestita al momento dell'entrata in vigore della norma denunciata; al concreto verificarsi di scavalcamenti da parte dei nuovi immessi in ruolo sulla base della norma denunciata);

che la stessa ordinanza si è limitata ad una affermazione di "evidente" rilevanza, affermando contestualmente che "senza un intervento della Corte costituzionale che interpreti la norma in parola sub specie di aderenza o meno alla Costituzione" non residuerebbe spazio per accogliere la tesi del ricorrente (richiesta di perequazione della propria posizione), contro cui si ergerebbe "in tutta la sua solennità la norma in questione";

che il giudice a quo, mentre apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell’attuale ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, contenuta nell’art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, in quanto generica, non certa e "comunque collegata ad una lata discrezionalità dell’amministrazione", nulla dice in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, peraltro, tenuta indipendentemente da apposita domanda;

che lo stesso giudice non si pone, neppure, il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato d.lgs. n. 298 del 2000 e non prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico e, in particolare, se ciò sia avvenuto per effetto di transito ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993, contemplato nell’art. 28, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 298 del 2000;

che, pertanto, di fronte alle anzidette carenze di motivazione sulla rilevanza, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.