Ordinanza n. 503/2002

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ORDINANZA N.503

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                    Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                           MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 12 dicembre 2000, recante: "Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 5 gennaio 2001 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28 dicembre 2000 e depositato il 5 gennaio 2001, impugna la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Sardegna il 12 dicembre 2000 recante "Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23";

che le censure formulate in ordine alle disposizioni che modificano ed integrano la precedente legislazione regionale consistono essenzialmente nel fatto che le stesse si discostano dall'elencazione contenuta nel comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), integralmente sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, e, quindi, contrasterebbero con l'art. 3 dello statuto regionale e con le norme "interposte" di principio e di riforma poste dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, in particolare, le censure riguardano: la deroga alla "normativa statale vigente", in particolare al comma 7, lettera a) dell'art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993, ove è previsto l'istituto della "denuncia di inizio dell'attività", introdotta dal comma 3 del deliberato art. 14-bis; la lettera e), che prevede le opere costituenti "pertinenze", rilevando l'elasticità e l'ampiezza della nozione data dall'art. 817 del codice civile; e la lettera m), ove sono previste le opere "oggettivamente precarie e temporanee", sottolineandosi il timore che tale espressione possa veicolare "facili abusi".

che si è costituita la Regione Sardegna, sollevando, innanzi tutto, un'eccezione di inammissibilità delle censure dedotte in relazione all'art. 2, in quanto non viene chiarito sotto quali profili sarebbero violate le norme costituzionali invocate, mentre le norme interposte sarebbero diverse da quelle richiamate in ricorso e nel merito concludendo per la infondatezza dello stesso;

che in data 25 settembre 2002 l'Autorità ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato il 31 gennaio 2002 con riserva di riproporre la impugnativa dopo la pubblicazione della legge regionale;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla Regione autonoma della Sardegna, con delibera del 12 febbraio 2002.

Considerato che la rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.