Ordinanza n. 473/2002

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ORDINANZA N.473

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo             CHIEPPA                                  Presidente

- Gustavo              ZAGREBELSKY                      Giudice

- Valerio                ONIDA                                      "

- Carlo                   MEZZANOTTE                        "

- Fernanda             CONTRI                                    "

- Guido                 NEPPI MODONA                    "

- Piero Alberto      CAPOTOSTI                             "

- Annibale             MARINI                                    "

- Franco                 BILE                                          "

- Giovanni Maria   FLICK                                       "

- Francesco            AMIRANTE                              "

- Ugo                     DE SIERVO                              "

- Romano              VACCARELLA                        "

- Paolo                   MADDALENA                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2 e 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 9 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona ed il 29 gennaio 2002 dal Tribunale di Imperia, iscritte ai nn. 251 e 276 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Imperia solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilità del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati;

che, a parere del Tribunale rimettente, la disposizione impugnata, oltre a determinare una irragionevole preclusione alla ricerca della verità, si porrebbe in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice e con l’obbligo di dar conto nella motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, in quanto risulterebbe del tutto incoerente che la precedente dichiarazione, una volta introdotta nel giudizio ed esaminata nel contraddittorio delle parti, non possa essere acquisita ed utilizzata come prova dei fatti in essa affermati;

che anche il Tribunale di Savona solleva, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, commi 2 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova;

che, pure ad avviso del Tribunale di Savona, la disciplina censurata violerebbe il principio del libero convincimento, giacché la dichiarazione utilizzata per le contestazioni - ancorché entrata nel patrimonio di conoscenza del giudice ed esaminata nel contraddittorio delle parti - non può essere utilmente acquisita come prova dei fatti in essa affermati, malgrado la ritenuta attendibilità della stessa;

che sarebbe compromesso anche il principio di legalità, in quanto la limitazione, per il giudice, della piena cognizione del fatto reato, inciderebbe negativamente sulla "effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondate le questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;

che i quesiti sollevati dai giudici rimettenti sono stati già ampiamente scrutinati, sotto tutti i profili dedotti, nelle ordinanze nn. 36 e 365 del 2002, ove questa Corte ha in particolare rimarcato "come l’art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica delle parti": con conseguente predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi normativi idonei alla salvaguardia "da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari";

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 500, commi 2 e 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Imperia e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.