ORDINANZA N.465
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 45 del codice di procedura penale in riferimento all’art. 2, n. 17 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2002 dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di Berlusconi Silvio ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di Berlusconi Silvio, Previti Cesare, Verde Filippo, Pacifico Attilio, Rovelli Felice, Squillante Renato ed altro, Squillante Fabio, Savtchenko Olga, San Paolo-Imi spa e CIR spa;
Udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
Uditi gli avv.ti Gaetano Pecorella e Niccolò Ghedini per Berlusconi Silvio, Claudio Chiola e Angelo Sammarco per Previti Cesare, Renato Borzone per Verde Filippo, Francesco Patanè per Pacifico Attilio, Corso Bovio per Rovelli Felice, Andrea Fares per Squillante Renato ed altro, Valerio Spigarelli per Squillante Fabio, Enrico Polizzi di Sorrentino per Savtchenko Olga, Paolo Barraco per San Paolo-IMI spa, Federico Sorrentino e Giuliano Pisapia per CIR spa.
Ritenuto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi sulle istanze di rimessione avanzate in separati procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Milano, con ordinanza 30 maggio 2002 – 5 luglio 2002, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il "legittimo sospetto", per violazione dell’articolo 76 della Costituzione, in riferimento all’articolo 2, n. 17, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale era stata conferita al governo la delega per la redazione del nuovo codice di procedura penale, nonché per violazione dell’art. 111 della Costituzione;
che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda come, ai sensi dell’art. 55 dell’abrogato codice di procedura penale, la rimessione del procedimento di merito fosse possibile "per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto" e come, sia la direttiva n. 15 della legge di delega 3 aprile 1974, n. 108, sia la successiva legge di delega di riforma del codice 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 17, disponevano che il nuovo codice avrebbe dovuto disciplinare la rimessione "per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto";
che le Sezioni unite remittenti ricordano inoltre come secondo il "Parere sul Progetto preliminare del codice di procedura penale" espresso dalla Prima Presidenza e dalla Procura Generale della Corte di cassazione "la formulazione della norma, che ha eliminato qualsiasi riferimento al "legittimo sospetto", sembra si ponga in contrasto con la direttiva n. 17 della legge di delega che, invece, espressamente la prevede", e ciò comporterebbe la "esclusione di casi che invece vanno contemplati";
che, viceversa, nella Relazione governativa al Progetto definitivo del codice, si evidenziava come "la formulazione adottata, risultante da una meditata scelta del legislatore delegato, (recuperi) integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella interpretazione dell’art. 55 del codice vigente e segnalati dalla Cassazione nel suo parere";
che l’ordinanza di rimessione sottolinea che secondo opinioni dottrinali e recente giurisprudenza, l’art. 45 del codice di procedura penale si riferirebbe "non ad una generica alterazione della serenità ovvero dell’imparzialità delle persone che partecipano al processo, ma a una vera e propria coartazione fisica o psichica, preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilità di scelta" e come <<l’espressione "libertà di determinazione" (implicherebbe) l’idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica>>, tale da precludere ogni libertà di scelta per coloro che intervengono nel processo;
che invece, prosegue l’ordinanza, la formula "legittimo sospetto" contenuta nella legge di delega, secondo opinioni dottrinali e giurisprudenza formatasi durante la vigenza del vecchio codice, comprendeva anche "una obiettiva situazione di fatto, di carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito non imparziale e sereno del procedimento", ossia "una situazione locale talmente grave da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che facessero sorgere il pericolo di una menomazione della sua imparzialità";
che da tali considerazioni, ad avviso del rimettente, deriva, in primo luogo, che la formula "legittimo sospetto", contenuta nella legge delega, sarebbe innegabilmente più ampia della formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo" adottata dall’art. 45 del codice e che, conseguentemente, il legislatore delegato avrebbe disatteso l’intento della legge delega di inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione, senza la possibilità che tale omissione possa essere sanata in via interpretativa;
che in relazione alla rilevanza della questione di costituzionalità, le Sezioni unite della Corte di cassazione, evidenziano come i ricorrenti, abbiano allegato numerosi fatti diretti a provare, l’esistenza di una situazione ambientale tale da compromettere l’imparzialità delle persone che partecipano al processo in corso avanti al Tribunale di Milano, pure senza concretarsi in una compressione della loro libertà di determinazione;
che, ad avviso del giudice a quo, "se dall’esame degli atti allegati alle richieste di rimessione, dovesse emergere la grave situazione denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione, pur se non ha pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la libertà di determinazione del giudice e/o delle parti, (…) è tale però da ingenerare almeno il forte sospetto, nel senso attribuito al termine dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della non imparzialità del giudice o della non serenità delle persone che partecipano al processo, queste Sezioni unite non sarebbero in grado di decidere sulla base della normativa vigente non consentendolo il testo del codice perché privo del riferimento, pur previsto dalla legge delega, al "legittimo sospetto" e dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione";
che si sono costituiti Silvio Berlusconi, Cesare Previti e Attilio Pacifico, i quali, con memorie separate, ma di eguale contenuto, hanno chiesto che la questione proposta dalla Corte suprema di cassazione sia accolta;
che, le parti costituite, aderendo alle argomentazioni esposte nell’ordinanza di rimessione, ritengono la disposizione impugnata incostituzionale poiché frutto di una "scelta palesemente arbitraria" del legislatore delegato, nonché illegittimamente riduttiva della portata della corrispondente norma della legge delega;
che, la stessa Corte costituzionale, nel pronunciarsi sull’art. 55 del vecchio codice, e sulla formula, in esso contenuta, del "legittimo sospetto", in relazione ad una prospettata censura di costituzionalità concernente la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, ha respinto la questione sulla base di altri principi costituzionali, quali "l’indipendenza e quindi l’imparzialità dell’organo giudicante e la tutela del diritto di difesa";
che la questione sarebbe senza dubbio rilevante in quanto la nozione di legittimo sospetto si attaglierebbe perfettamente alla situazione prospettata nelle richieste di rimessione;
che si è costituito Filippo Verde, il quale, aderendo ai motivi esposti nell’ordinanza di rimessione, insiste perché la Corte costituzionale ritenga fondata la questione proposta;
che in subordine, la parte privata chiede che, ove si ritenesse la legittimità costituzionale della norma in questione, dovrebbe essere individuata "come unica lettura costituzionalmente corretta quella che ricomprenda il legittimo sospetto nel testo dell’art. 45 c.p.p.";
che si sono costituiti Felice Rovelli e con memorie separate, ma dal medesimo contenuto, anche Olga Savtchenko, Fabio Squillante, Mariano Squillante e Renato Squillante i quali hanno aderito pienamente alle considerazioni dell’ordinanza di rimessione, ed hanno insistito per l’accoglimento della questione;
che si è costituita la CIR – Compagnie industriali riunite S.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o rigettata;
che la società, ripercorrendo l’iter che ha condotto all’approvazione dell’art. 45 codice di procedura penale impugnato, ha evidenziato come la Commissione ministeriale avrebbe avuto la preoccupazione di risolvere i problemi posti dalla vaghezza e dalla genericità della precedente formulazione, problemi che avevano indotto numerosi dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento al principio per cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" e che, dunque, la formula oggi vigente sarebbe stata adottata proprio per ovviare agli inconvenienti discendenti da espressioni generiche;
che, prosegue la parte, la dottrina avrebbe evidenziato come l’attuale art. 45 del codice di procedura penale, lungi dal tradire la legge delega, avrebbe viceversa recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza sotto l’impero del vecchio codice, non incidendo in modo riduttivo "sull’ambito operativo dell’istituto";
che, sempre ad avviso della CIR, la questione, per come prospettata dall’ordinanza di rimessione, sarebbe irrilevante, in quanto "la Corte remittente non accerta la fondatezza o meno delle denunce degli imputati, in ordine al legittimo sospetto, affermando che, ove queste fossero fondate, la questione sarebbe rilevante"; la questione, dunque, sarebbe "prospettata in via del tutto ipotetica", e conseguentemente andrebbe considerata inammissibile, "per il mancato collegamento (…) con l’accertamento dei fatti e la loro qualificazione nel giudizio principale";
che un ulteriore profilo di inammissibilità della questione deriverebbe dalla circostanza che la censura di costituzionalità non investe la disposizione impugnata, "ma l’interpretazione che la stessa Corte di cassazione nella sua pregressa giurisprudenza ne ha dato, nulla impedendole oggi di darne un’interpretazione diversa";
che si è costituita la San Paolo-Imi S.p.a., chiedendo il rigetto della questione, ed evidenziando come l’istituto della rimessione incide sul principio tassativo enunciato dall’art. 25 della Costituzione del giudice naturale precostituito per legge, il quale può essere derogato solo in casi eccezionali giustificati da esigenze di rango elevato e che, proprio in considerazione di ciò, il legislatore delegato avrebbe dettato la "norma eccezionale" contenuta nell’art. 45 del codice di procedura penale, rinunciando alla legittima suspicione, perché tale formula "non poneva limiti precisi, consentendo quindi di spaziare su una serie di ipotesi addirittura costruite ad hoc".
Considerato che le Sezioni unite della Corte di cassazione dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tra le cause di remissione il "legittimo sospetto", per violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento all’art. 2, n. 17, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale era stata conferita al Governo la delega per il nuovo codice di procedura penale, nonché per violazione dell’art. 111 della Costituzione;
che, secondo la prospettazione dell’ordinanza di remissione, la formula "legittimo sospetto", contenuta nella legge delega, sarebbe più ampia della formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", comprendendo anche tutti quei casi in cui la situazione ambientale esercita pressione sul giudice in modo tale da comprometterne l’imparzialità, pur senza tradursi in vere e proprie coartazioni fisiche o psicologiche;
che, come si evince da quanto esposto in narrativa, il giudice a quo si limita a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la sua valutazione né a questo proposito, né in ordine all’idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo;
che, quindi, dall’ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’ipotetica nuova norma richiesta in via additiva;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 2, n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n.81, e dell’art. 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.