Ordinanza n. 441/2002

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ORDINANZA N.441

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                     CHIEPPA                       Presidente

- Gustavo                      ZAGREBELSKY           Giudice

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                          MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 24 ottobre 2001, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza del 4 dicembre 2001 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento con ordinanza del 26 marzo 2002, rispettivamente iscritte al n. 32, al n. 120 e al n. 282 del registro ordinanze 2002, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, n. 13 e n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 24 ottobre 2001 (r.o. n. 32 del 2002) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui tale norma, richiedendo il consenso dell'imputato minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, prevede che, "in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto";

che identica questione di costituzionalità è stata sollevata, anche in riferimento all’art. 111 Cost., con ordinanza del 26 marzo 2002 (r.o. n. 282 del 2002) da altro Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento;

che in entrambe le ordinanze i rimettenti premettono che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari "potrebbero consentire un proscioglimento dell'imputato ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen., non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (…) o, quanto meno, potrebbero consentire la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del minore per concessione di perdono giudiziale", non risultando precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio stesso;

che peraltro, mancando il consenso dell'imputato alla definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare (nel procedimento relativo alla prima delle due ordinanze di rimessione perché l'imputato era rimasto contumace, nell'altro perché l'imputato l'aveva negato, "pur avendo il difensore concluso con richiesta di proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen."), la disposizione impugnata imporrebbe il rinvio a giudizio del minore;

che con ordinanza del 4 dicembre 2001 (r.o. n. 120 del 2002) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31, 97 e 111 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, "nella parte in cui prevede la necessità del consenso dell'imputato perché il giudice dell'udienza preliminare possa pronunziare "sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale"";

che tutti i rimettenti ritengono che la disposizione denunciata, nonostante sia dettata dall'indubbia esigenza di adeguare il processo penale minorile ai principi del nuovo art. 111 Cost., abbia tradito le esigenze di garanzia che l'avevano ispirata;

che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata, vietando al giudice dell'udienza preliminare, nel caso manchi o sia stato negato il consenso dell'imputato alla definizione del processo in quella fase, di prosciogliere l'imputato non solo per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ma anche ex art. 425 cod. proc. pen., violerebbe infatti:

- l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato minorenne rispetto all'adulto, il cui proscioglimento in udienza preliminare non è subordinato ad alcun consenso;

- gli artt. 10 e 31, secondo comma (r.o. n. 32 e 282), 3 e 31 (r.o. n. 120) Cost., in quanto, imponendo la prosecuzione del processo a carico del minorenne nonostante sussistano le condizioni per il proscioglimento immediato, contrasta con il principio che, a protezione del minore, ne impone la rapida uscita dal circuito processuale, conformemente a quanto sancito dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, dall'art. 20 delle cosiddette regole di Pechino (regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985), dagli artt. 3 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) e dall'art. 4 della Raccomandazione sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987;

- l'art. 97 Cost. (r.o. n. 120), in quanto, subordinando al consenso immotivato di una parte la possibilità di definire il procedimento in udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., lede il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria;

- l'art. 24, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), in quanto alla mancata prestazione del consenso consegue la necessità di una ulteriore fase di giudizio (quella dibattimentale) che si risolve, nella sostanza, in un aggravamento del tutto inutile dell'esercizio del diritto di difesa;

- l'art. 101, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), poiché il fatto che il giudice non possa emettere sentenza di proscioglimento se manca il consenso dell'imputato menomerebbe l'autonomia della funzione giudiziaria;

- l'art. 111 Cost. (r.o. n. 120 e n. 282), in quanto irragionevolmente subordina "la durata del processo all'immotivata richiesta di parte" (r.o. n. 120, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.) e priva l'imputato "di un diritto fondamentale del sistema processuale, penale generale, quale è quello di vedere riconosciuta immediatamente la propria innocenza in qualsiasi stato e grado del procedimento, in caso di mancata espressione del […] consenso" (r.o. n. 282, in riferimento al "principio costituzionale del "giusto processo"");

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in quanto tale disposizione vieta al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare, con qualsiasi formula, sentenza di non luogo a procedere se l’imputato non ha prestato il consenso alla definizione del procedimento in quella stessa fase;

che, stante la sostanziale identità delle questioni sollevate con le tre ordinanze, i giudizi devono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 195 del 2002 questa Corte ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale della norma censurata, <>;

che, essendo mutata la disciplina censurata, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti.

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali per i minorenni di Trento e di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.