Ordinanza n. 432/2002

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ORDINANZA N.432

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                     CHIEPPA                      Presidente

- Gustavo                      ZAGREBELSKY           Giudice

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

- Paolo                           MADDALENA                     "

a pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con ordinanza del 19 dicembre 2001 – 9 gennaio 2002, depositata il 22 febbraio 2002, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Fondazione Cassa di risparmio di Trieste ed altre contro il Ministero dell’economia e delle finanze, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell’Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI) ed altre, della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di risparmio di La Spezia, dell’Ente Cassa di risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di risparmio di Bologna, della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone e della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 19 dicembre 2001 - 9 gennaio 2002, depositata il 22 febbraio 2002, nel corso dei giudizi riuniti aventi ad oggetto i ricorsi proposti dall’Associazione fra le Casse di risparmio italiane e da 54 fondazioni bancarie, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, per l’annullamento dell’Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 dicembre 1998, n. 461), che attribuiscono all’Autorità di vigilanza il potere di emanare atti di indirizzo aventi ad oggetto anche i requisiti di professionalità ed onorabilità e le ipotesi di incompatibilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni;

che il rimettente muove dalla considerazione che, secondo l’art. 2, lettera l), della legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), le fondazioni bancarie, con l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, "diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale";

che da tale disposizione – così come dall’esame complessivo dei principi e criteri direttivi dettati dalla stessa legge – si desumerebbe come il legislatore delegante abbia inteso sancire la piena autonomia statutaria delle suddette fondazioni, in linea con la disciplina codicistica dettata per tale tipologia di persone giuridiche, prevedendo – in analogia con gli artt. 25 e seguenti del codice civile – il solo potere di controllo dell’autorità governativa sulla loro attività, con la conseguente esclusione, derivante anche dal principio di legalità dell’azione amministrativa, di qualsiasi ulteriore e diversa forma di ingerenza;

che, pertanto, le norme impugnate, laddove attribuiscono all’Autorità di vigilanza un potere di indirizzo in materia riservata allo statuto, si porrebbero in contrasto con i principi fissati dalla delega;

che l’evidente incoerenza tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell’art. 76 della Costituzione, costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile con riguardo al canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione;

che avendo il legislatore – sia delegante che delegato – configurato un modello di persona giuridica sostanzialmente sovrapponibile a quello privatistico, l’introduzione di un condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe inoltre in contrasto con la tutela dell’autonomia privata, che l’art. 41 della Costituzione garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali;

che risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 della Costituzione che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ammesse dall’ordinamento;

che l’art. 3 della Costituzione sarebbe, poi, ulteriormente violato in quanto le norme impugnate porrebbero limitazioni alla capacità giuridica delle persone, configurando ipotesi di incompatibilità rimesse ad un atto amministrativo, in deroga al principio cardine dell’ordinamento espresso dall’art. 1 del codice civile;

che le parti private si sono tutte costituite in giudizio, con distinti atti, concludendo – con diffuse argomentazioni – per l’accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione stessa.

Considerato che le censure avanzate dal rimettente in massima parte si fondano sulla asserita incompatibilità tra il regime giuridico proprio delle fondazioni bancarie, sostanzialmente sovrapponibile - ad avviso dello stesso rimettente – a quello delle fondazioni di diritto privato disciplinate dagli artt. 25 e seguenti del codice civile, e l’attribuzione all’Autorità di vigilanza di un potere di indirizzo in materia di scelta degli organi delle stesse fondazioni;

che successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), il cui art. 5, comma 1, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, nel sospendere il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge n. 461 del 1998 e del decreto legislativo n. 153 del 1999, all’ultimo periodo così dispone: "Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153";

che il legislatore - con norma dallo stesso espressamente qualificata di interpretazione autentica – ha dunque definito come "speciale rispetto a quello delle altre fondazioni" il regime giuridico delle fondazioni bancarie;

che si rende pertanto necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione alla luce della norma sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.