ORDINANZA N.430
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), promossi con nove ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Maria Busacca e altri, Giuliana Coscarelli e altri, Loredana Saraceno e altri, Pamela Emanuela Nicolosi e altri, Stefania Maugeri e altri, Concetta Carbone, Dora Sindona nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con nove ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tutte in data 31 gennaio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
che – premette il rimettente – i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno prestato la loro attività nell’ambito di un progetto di catalogazione dei beni culturali della Regione Siciliana, basato sulle disposizioni della legge 20 maggio 1988, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), approvato e finanziato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1990, ma attivato solo nell’ottobre del 1993;
che a causa di tale ritardo nell’attuazione del progetto gli stessi ricorrenti non hanno potuto proporre istanza per la stipula di un contratto di diritto privato di durata triennale a norma dell’art. 111, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia), per essere detta facoltà riservata a coloro che, al momento dell’entrata in vigore della medesima legge, fossero già impegnati in attività di catalogazione dei beni culturali siciliani;
che la legge regionale n. 8 del 1999 dispone, all’art. 6, comma 1, che, "al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali", la riserva del cinquanta per cento dei posti messi a concorso - prevista dall’art. 7 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell’occupazione), e successive modifiche - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sia riservata esclusivamente al personale che ha prestato "effettivo servizio" per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993, come modificato dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 29 settembre 1994, n. 34 (Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nei settori dell’occupazione, dell’industria, del commercio, della cooperazione, dell’artigianato e dei lavori pubblici);
che i bandi di concorso emanati per la copertura di posti nelle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono stati impugnati dinanzi al TAR in quanto, facendo espresso richiamo al citato art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1999, non consentono ai ricorrenti – i quali non hanno stipulato i contratti previsti nell’art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 - di usufruire della riserva del cinquanta per cento dei posti;
che, tutto ciò premesso, il giudice rimettente ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1999, poiché l’annullamento dei bandi di concorso, richiesto nei giudizi principali, potrebbe essere disposto soltanto qualora fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, da cui l’esclusione lamentata dipenderebbe;
che, nel merito, il TAR ritiene che la norma censurata – escludendo dalla riserva del cinquanta per cento dei posti i soggetti che abbiano svolto attività di catalogazione in base all’art. 6 della legge n. 160 del 1988, ma che non abbiano potuto stipulare i contratti previsti dall’art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 – violi il principio costituzionale di uguaglianza, dando luogo a una immotivata e irrazionale discriminazione tra soggetti impegnati nella stessa attività, con conseguente vulnus della aspirazione dei ricorrenti a una stabile occupazione (art. 4 della Costituzione), poiché le situazioni giuridiche dei ricorrenti nei giudizi principali sono identiche a quelle dei soggetti che, avendo stipulato i contratti richiamati, possono invece usufruire della riserva, fondandosi entrambe sullo stesso presupposto, legittimante la riserva di posti, che consiste nel servizio prestato per la catalogazione del patrimonio culturale della Regione Siciliana;
che l’impossibilità di distinguere – ragionevolmente - all’interno della categoria dei catalogatori sarebbe stata del resto riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, che non ha istituito alcuna disciplina differenziata quanto alla valutazione dei titoli per l’attribuzione dei punteggi;
che la norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 97 della Costituzione, in quanto l’amministrazione regionale avrebbe inteso accordare, per l’accesso all’impiego regionale, una preferenza all’attività svolta nella catalogazione dei beni culturali, "a prescindere dalla natura del rapporto instauratosi";
che il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, con atti di identico contenuto, in ciascuno dei giudizi così promossi, argomentando nel senso della razionalità della differenziazione, dovuta a ragioni di carattere temporale già valutate nel contesto della legge n. 25 del 1993, e della rispondenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione della riserva di posti a favore di soggetti in atto titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione regionale, concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;
che i ricorrenti nei giudizi principali hanno depositato atti di costituzione oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato che le nove ordinanze sollevano la medesima questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che deve preliminarmente dichiararsi inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio dei soggetti privati ricorrenti nei giudizi principali;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
che la sollevata questione di costituzionalità si fonda sulla premessa che l’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 1999, oggetto dei presenti giudizi, faccia rinvio all’art. 111 della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia), ai fini dell’individuazione dei titolari dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso art. 111 quali soggetti beneficiari, in via esclusiva, della riserva dei posti messi a concorso;
che la disposizione censurata si limita a individuare, in generale, il requisito per l’ammissione alla riserva del cinquanta per cento dei posti messi a concorso nell’aver prestato effettivo servizio per l’espletamento dell’attività di catalogazione dei beni culturali ed ambientali della Regione stessa – disciplinata a più riprese sia dal legislatore statale (con le leggi n. 41 del 1986 e n. 449 del 1987) che da quello regionale (prima con la legge n. 116 del 1980, poi con la legge n. 26 del 1988) – "per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 111" della legge della Regione Siciliana n. 25 del 1993, senza introdurre alcuna distinzione temporale;
che pertanto, secondo il testo e la ratio della disposizione – che mira a "non disperdere il patrimonio di professionalità" formato sia con fondi statali (come è nel caso dei ricorrenti nei giudizi principali), sia con fondi regionali –, nulla si oppone a che la norma impugnata sia interpretata nel senso di definire l’ambito dei destinatari della riserva di posti attraverso un criterio di carattere generale, collegato all’obiettivo ed effettivo esercizio delle attività di catalogazione, indipendentemente dal tempo in cui esse siano state, in concreto, messe in opera;
che, alla stregua di tale interpretazione della disposizione oggetto del presente giudizio, tra i soggetti che possono usufruire della riserva del cinquanta per cento dei posti messi a concorso nel ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali hanno da essere inclusi tutti coloro che abbiano prestato effettivamente le attività di catalogazione indicate nell’art. 111 della legge della Regione Siciliana n. 25 del 1993, e che ciò consente di superare i dubbi di costituzionalità prospettati;
che pertanto, data l’anzidetta interpretazione, il dubbio di costituzionalità sollevato non ha manifestamente ragione di essere.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.