ORDINANZA N. 418
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile tra Leuci Erminio contro Direzione provinciale del lavoro di Genova, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Giudice onorario del Tribunale di Genova, su eccezione di parte, ha sollevato con ordinanza emessa il 17 dicembre 2001 (r.o. n. 131 del 2002) questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale)in relazione alla pretesa violazione delle norme costituzionali concernenti la decretazione d’urgenza;
che il giudice rimettente, nella motivazione concernente la non manifesta infondatezza, si riferisce alla eccezione di parte, evidenziando come, secondo la prospettazione di quest’ultima, sussisterebbe vizio di costituzionalità a causa della mancata osservanza "dei limiti posti dalla Costituzione per la conversione e/o conferma di efficacia dei decreti-legge (necessità, urgenza, ecc.)";
che l’ordinanza di rimessione sottolinea come, "secondo il ricorrente", la legge impugnata avrebbe convertito decreti-legge "reiterati con contenuti pressoché identici".
Considerato che l’ordinanza di rimessione – particolarmente sommaria – non individua con un minimo di precisione la disposizione impugnata e non indica espressamente il parametro del giudizio, peraltro individuabile nell’art. 77 della Costituzione;
che il giudice a quo motiva in relazione alla non manifesta infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte senza che sia possibile desumere dall’ordinanza di rimessione se lo stesso giudice condivida o no le argomentazioni proposte dalla parte, né, comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente eventualmente condividerebbe tali argomentazioni;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata;
che, pertanto, la questione proposta, essendo priva dei requisiti minimi di cui all’art. 23, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 1996, 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale), sollevata dal Tribunale di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.