ORDINANZA N.412
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata il 28 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta al n. 75 del registro delle ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Telecom Italia s.p.a. ed altra;
Udito nell’udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata il 30 aprile 1998 dal dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del Comune di Reggio Calabria alla s.p.a. Telecom Italia per l’installazione di "un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile", il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata il 28 novembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato);
che la questione era già stata sollevata dallo stesso Tar nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553 del 2000, questa Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria – legge finanziaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (con soppressione, tra l’altro, della parola "telecomunicazioni");
che il giudice a quo ha riproposto la questione, ritenendone la perdurante rilevanza, in quanto il predetto ius superveniens, privo di efficacia retroattiva, non sarebbe applicabile nel giudizio, essendo entrato in vigore il 24 maggio 1999, in data successiva al provvedimento impugnato, che pertanto resterebbe disciplinato dalla norma censurata, nella sua formulazione originaria;
che il Tar - richiamando la precedente ordinanza di rimessione - sottolinea, in particolare, la rilevanza della già sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi fare applicazione in giudizio della norma denunciata ed essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso;
che, nel merito, il Tribunale rimettente, sempre citando la precedente ordinanza, afferma che la norma censurata - nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale - porrebbe "una deroga, del tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del territorio", che impongono, invece, il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica; tanto più che, nella fattispecie (avente ad oggetto una antenna per la telefonia mobile, costituita da un traliccio alto 37 metri, connesso ad un container di metri 2,5 per 6 per 3 di altezza), sarebbero "potenzialmente incisi beni che godono di una speciale tutela nell’ordinamento, quali l’ambiente e le condizioni di vita dei cittadini";
che si sono costituite la s.p.a. Telecom Italia e la s.p.a. TIM - Telecom Italia Mobile, parti nel giudizio a quo, con due memorie di identico contenuto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione, da un lato, in quanto l’invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe più incidere sul rapporto – sorto e disciplinato in base alla (abrogata) norma denunciata -, perché ormai definito con il rilascio dell’autorizzazione edilizia e con la materiale realizzazione dell’opera, e, d’altro lato, in quanto il rimettente non avrebbe motivato sulla permanente rilevanza della questione, a séguito dell’abrogazione della norma censurata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria - legge finanziaria);
che le norme impugnate vengono censurate dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale;
che, anteriormente al deposito dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", il cui art. 3, tra l’altro, ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;
che il Tribunale rimettente, nonostante la vigenza della nuova disciplina al momento del deposito del provvedimento di rimessione, non ha motivato in ordine all’incidenza, sui termini della sollevata questione, dell’intervenuto mutamento di uno dei parametri costituzionali evocati (ordinanza n. 351 del 2002) ed ha anzi indicato quale momento della propria decisione una data anteriore all’entrata in vigore della citata legge costituzionale, richiamando altresì testualmente, per la concreta prospettazione delle censure, il contenuto di una sua precedente ordinanza di rimessione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.