Ordinanza n. 411/2002

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ORDINANZA N.411

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza depositata il 31 marzo 2001 dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento prefallimentare nei confronti della EFFEBI di Fusco Antonello & C. s.a.s., iscritta al n. 788 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

  Ritenuto che, richiesto di un decreto ingiuntivo contro la società EFFEBI s.a.s. di Fusco Antonello, il giudice civile del Tribunale di Saluzzo ravvisava, a carico della stessa società, elementi sintomatici dello stato di insolvenza e trasmetteva, pertanto, la relazione di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) alla sezione fallimentare;

  che il presidente nominava il giudice relatore "per riferirne in camera di consiglio";

  che, su relazione del giudice nominato, il Tribunale di Saluzzo, con ordinanza depositata il 31 marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo;

  che, ad avviso del Tribunale rimettente, la carenza di effettivo esercizio della c.d. azione fallimentare da parte di soggetti diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere (creditori, debitore in proprio e pubblico ministero) violi il principio nulla jurisdictio sine actione risultante dal combinato disposto degli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile;

  che il principio ne procedat iudex ex officio sarebbe violato, secondo il rimettente, dagli artt. 6, 8, secondo comma, della legge fallimentare (laddove esulerebbero dall'area dell'esercizio officioso dell'azione fallimentare, stante il loro tratto di doverosità, le ipotesi di automatica dichiarazione di fallimento risultanti dal negativo esperimento del concordato preventivo e dall'amministrazione controllata, e quelle, alle prime assimilabili, della dichiarazione di fallimento delle grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria, dell'accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa e di quello delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria);

  che il rimettente dichiara di non condividere la tesi – sostenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 9 marzo 1996, n. 1876, al fine di inferirne la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 6 della legge fallimentare – secondo la quale il Tribunale, apprendendo la notitia decoctionis nel corso della sua ordinaria attività giurisdizionale ovvero da fonte qualificata come il giudice civile, si limiterebbe ad anticipare l’esercizio dell'azione da parte dei creditori dalla cui effettiva volontà, espressa tramite la domanda di ammissione al passivo, dipende la sorte della procedura, "provvisoriamente" aperta dal Tribunale;

  che invece, ad avviso del Tribunale di Saluzzo, l'art. 6 citato costituirebbe una vera e propria ipotesi di "giurisdizione senza azione" attivabile, ogni volta in cui si apprenda una notizia in ordine alla decozione, anche al di fuori del canale informativo dell'art. 8 della legge fallimentare, tenuto anche conto che la segnalazione del giudice civile non costituisce affatto esercizio;

  che il rimettente sottolinea come i principi di imparzialità e di terzietà del giudice, già evincibili dal combinato disposto degli artt. 24, 25, 97, 101, 106 Cost., sono stati rafforzati dall’attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri del giusto processo, secondo la linea interpretativa fatta propria dalla Corte costituzionale con le pronunzie rese con riguardo all'art. 34 del codice di procedura penale;

  che la stessa lettera dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione ("davanti a giudice terzo ed imparziale") palesa la necessità di una dialettica processuale tra "parti" contrapposte le quali, invece, vengono a mancare ove "l'autorità giudiziale sia quella stessa che si è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato", sicché la trasformazione del giudice in attore vulnererebbe in maniera insanabile il principio di imparzialità che deve connotare l'attività giudiziaria anche nel suo apparire;

  che, ad avviso del collegio rimettente, nel nuovo assetto costituzionale non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale senza due parti contrapposte (ciò che è sotteso alla stessa locuzione di "giudice terzo"), la cui assenza determina l'insorgenza di un pre-giudizio nella valutazione decisionale la quale, in tal modo, si snoderebbe secondo una logica autoreferenziale;

  che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio rimettente osserva che, a seguito della segnalazione ex art. 8 legge fallimentare, avrebbe dovuto disporre, attraverso il giudice relatore nominato dal presidente, la comparizione del debitore ex art. 15 della legge fallimentare e compiere gli opportuni atti istruttori, ma che a tanto non si era provveduto in quanto, "disponendo l'art. 111, secondo comma della Costituzione di un'evidente portata effusiva riferita a tutto il processo giurisdizionale fin dal suo inizio (…), il compimento anche di un solo atto istruttorio e la trattazione del fascicolo prefallimentare sarebbero preclusi, allo stato, dal dubbio di costituzionalità";

  che il Tribunale di Saluzzo chiede la declaratoria di incostituzionalità, in relazione all’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 6 - limitatamente all’espressione "oppure d’ufficio" - e dell'art. 8 della legge fallimentare nella parte in cui dispone che il giudice civile debba riferire della notitia decoctionis al tribunale competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (quale organo istituzionalmente preposto all'esercizio, ex art. 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l’ordinamento giudiziario, dell'azione civile nei casi previsti dalla legge, nonché all'esercizio, ex art. 73, comma II, dello stesso regio decreto, dell’azione diretta a fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico) così derogando al principio della domanda che costituisce indefettibile corollario logico di quelli della terzietà ed imparzialità del giudice.

  Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Saluzzo in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato a tale esclusivo fine;

  che la ricezione della notitia decoctionis ex art.8 della legge fallimentare non determina l’inizio di un "giudizio" (cfr. Cass. 14 marzo 1985, n. 1980), e che solo a seguito dell’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione, ex art. 15 della legge fallimentare, dell’imprenditore in camera di consiglio sorge per il Tribunale stesso l’obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

  che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata, nella specie, "nel corso di un giudizio", ai sensi dell’art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

  che l’intempestività dell’iniziativa del rimettente incide, escludendola, anche sulla rilevanza della questione nel procedimento a quo, ove si consideri che esso, senza la preventiva, necessaria convocazione dell’imprenditore (cfr. sent. n. 141 del 1970), mai avrebbe potuto concludersi – per ciò solo che la questione fosse stata, in ipotesi, dichiarata infondata – con la dichiarazione di fallimento;

  che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 – limitatamente all’espressione "oppure d’ufficio" - e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Saluzzo, con l’ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.