ORDINANZA N. 403
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell’articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione di Nicolò Antonio Bruno nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nel giudizio a quo è in discussione la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto all’albo degli odontoiatri, e ciò sulla base delle risultanze di una ispezione eseguita il 27 marzo 2001;
che pertanto non è oggetto del giudizio a quo la legittimità di un diniego di iscrizione dell’imputato medesimo all’albo degli odontoiatri, iscrizione che egli, peraltro, aveva chiesto nel 1993, ricevendone un diniego, motivato in base alla assenza delle condizioni richieste dalla legge, che non risulta essere stato contestato davanti alla competente autorità giurisdizionale;
che il remittente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, l’applicazione (sia pure in "combinato disposto" con l’art. 348 cod. pen.), in primo luogo, dell’articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, norma che consentì bensì a suo tempo a determinate categorie di laureati in medicina di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, facendone domanda entro il 31 dicembre 1991, ma che, come ricorda lo stesso remittente, è stata poi riconosciuta in contrasto con gli obblighi assunti dall’Italia in base al diritto comunitario, e dunque inapplicabile, e della quale comunque l’imputato nel processo a quo non ha potuto di fatto usufruire; né l’applicazione (sia pure sempre in "combinato disposto" con l’art. 348 cod. pen.), in secondo luogo, dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, che consente solo a coloro che beneficiarono della legge n. 471 del 1988, e che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale prevista dallo stesso decreto legislativo, di mantenere, in attesa dell’espletamento della prova, la iscrizione all’albo degli odontoiatri ottenuta in passato, e dunque già posseduta, ma non di iscriversi ex novo all’albo medesimo: mentre il superamento di detta prova attitudinale è configurato dall’art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 386 del 1998 come condizione per poter ottenere l’iscrizione all’albo da parte di coloro che, come l’imputato nel processo a quo, si sono iscritti alla Facoltà di medicina entro l’anno accademico 1984-85;
che, comunque, il remittente non spiega come il richiamo alle norme ora ricordate, o la loro estensione a seguito della prospettata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, possano incidere sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 348 del codice penale, a’ termini del quale – secondo la giurisprudenza di legittimità – si ha esercizio abusivo anche quando manchi il solo requisito dell’iscrizione all’albo, richiesta dalla legge per il legittimo esercizio della professione; né tale norma è contestata, sotto questo generale profilo, dal medesimo giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell’articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.