Ordinanza n. 399/2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.399

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice    

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T. Manenti s.r.l. contro il Comune di Bioglio, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza del 10 maggio 2001, la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato - nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli avvisi di liquidazione ICIAP emessi dal Comune di Bioglio - questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nella parte in cui stabiliscono che - in presenza di un insediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - il tributo è dovuto in misura unica a ciascun Comune sulla base della superficie complessiva ricompresa nell’ambito territoriale degli enti di riferimento;

che il giudice rimettente premette che con ordinanza n. 242 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 23 novembre 1998 per avere questi: a) impugnato il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), non convertito in legge e la legge 24 aprile 1989, n. 144 (indicata come legge di conversione), che ha, invece, convertito, con modifiche, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; b) non tenuto conto che la norma denunciata è stata, a sua volta, interamente sostituita nell’art. 1 con una norma (parzialmente diversa) contenuta nell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

che, ad avviso del giudice a quo, anche le norme successivamente modificative non garantirebbero il rispetto dei principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3 e 53, prevedendo, infatti, che il tributo dovuto sia determinato in relazione alla superficie, sui cui insiste in ciascun Comune l’insediamento produttivo, e potrebbero determinare una maggiorazione di imposta nei casi - come quello di specie - in cui ciascuna porzione di superficie rientra in classi alle quali corrisponde un tributo complessivamente superiore a quello corrispondente alla classe di superficie dello stabilimento industriale unitariamente considerato;

che, sempre secondo il giudice rimettente, l’applicazione della norma impugnata creerebbe una "disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune rispetto a quelli ricadenti su due o più comuni", verificandosi nel caso specifico un’eccedenza di imposta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile: a) perché mirerebbe a provocare il riesame della stessa questione già sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale con ordinanza di rimessione del 23 novembre 1998; b) perché solleciterebbe l’adozione di un diverso criterio di tassazione con consequenziale invadenza della sfera riservata alla discrezionalità del legislatore;

che la difesa statale sostiene, nel merito, che la questione sarebbe manifestamente infondata sulla base di quanto già affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 61 del 2001, in relazione ad una fattispecie simile; le situazioni poste in comparazione dal giudice rimettente sarebbero, infatti, secondo l'Avvocatura diverse, in quanto l’ubicazione dello stabilimento in più Comuni comporta per ciascun ente oneri maggiori (per la fornitura di servizi, che entrambi i Comuni sarebbero tenuti a fornire per la parte di propria competenza), rispetto a quelli che sarebbe necessario sostenere se l’immobile fosse, invece, ubicato nel territorio di un solo Comune.

Considerato che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale è priva di fondamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale è stata proposta rispetto a disposizioni di legge diverse da quelle sulle quali, nel corso del medesimo giudizio a quo, era stata in precedenza sollevata la questione dichiarata inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 242 del 2000);

che l’inammissibilità era stata dichiarata con la predetta ordinanza in relazione sia alla erronea indicazione ed identificazione delle norme disciplinanti la fattispecie (era indicato l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale", non convertito in legge, e la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, relativa, invece, al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), sia alla intervenuta sostituzione, parzialmente innovativa, della disciplina della tassazione operata dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, entrambi vigenti alla data della prima ordinanza di remissione e non presi in considerazione dal giudice a quo;

che non esiste, pertanto, preclusione alla possibilità da parte dello stesso giudice di sollevare nuova questione di legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di inammissibilità della precedente si fondava sulla erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata modifica delle stesse norme denunciate;

che, in via generale, non esiste una preclusione alla riproponibilità di questione incidentale di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente processuale (v. sentenze n. 189 del 2001; n. 42 del 1996; n. 433 del 1995) ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione;

che la questione è manifestamente infondata sulla base delle considerazioni contenute nella ordinanza di manifesta infondatezza n. 61 del 2001 non presa in considerazione dalla ordinanza di rimessione del 10 maggio 2001;

che questa Corte con ordinanza n. 61 del 2001 ha sottolineato che la determinazione dell' imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - ora abolita - è basata sull'attività esercitata (settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per classi di superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un sistema tariffario con andamento nel complesso regressivo (riferito a scaglioni fissi di tariffa di superficie via via più ampia);

che, trattandosi di imposta comunale, la determinazione era effettuata separatamente per ogni Comune nel cui ambito territoriale erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a ciascun ente secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie con differenziazioni secondo effettiva destinazione e settore di attività) e con ripartizione della superficie in caso di insediamenti interessanti il territorio di più Comuni (ordinanza n. 61 del 2001);

che la tariffa prevedeva una agevolazione nel caso di pluralità di insediamenti separati nello stesso Comune attraverso una sommatoria delle superfici ed unica liquidazione complessiva, nonché una serie di esclusioni dal computo della superficie, sempre agevolatorie in relazione alle finalità di utilizzazione di alcune aree (parcheggi per dipendenti e clienti), o di riduzioni di superficie calcolabile per le imprese artigiane ed, infine, correttivi in aumento o diminuzione a seconda del livello del reddito di impresa, di arti e professioni;

che il sistema di tariffa principalmente agganciato a quantità e classi di superficie dell’insediamento e correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di Comuni (esistendo l'obbligo di ciascun Comune di fornire i servizi stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l’insediamento produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta, atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo Comune, né una manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui sono tenuti i diversi Comuni;

che un sistema tariffario per classi fisse, come, del resto, ogni meccanismo di tassazione per raggruppamenti di attività o di iniziative, correlato a indici di capacità diversi dal reddito, si basa su elementi quantitativi per scaglioni di imposta, che non devono necessariamente considerare tutte le differenze che possono prodursi per effetto di unificazione o di separazione della tassazione: in alcuni casi, può risultare una minore tassazione complessiva, in altri casi può comportare una maggiorazione nel totale, essendo decisivo che nel complesso il sistema non sia manifestamente irragionevole, né discriminatorio in modo palesemente arbitrario;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti pluralità di Comuni, unificandolo con il caso di pluralità di insediamenti produttivi in differenti Comuni (tassazione separata in base alla superficie in ciascun Comune);

che, d’altro canto, la localizzazione dell’insediamento dipende da una scelta della impresa o del professionista e da una sua valutazione di convenienza economica, anche meramente soggettiva (attività esercitata nel territorio di più Comuni con maggiori possibilità di utilizzazione dei relativi servizi);

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.