ORDINANZA N.397
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38, e 39 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Marmifera Gorlato s.r.l. contro il Comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l., nonché della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friulia-Venezia Giulia.
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale era stata approvata la variante generale n. 18 al piano regolatore generale, nonché avverso il decreto n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale aveva confermato la esecutività della delibera di approvazione di detta variante, disponendo l’introduzione delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima, così reiterando i vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge, l’adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su eccezione della società ricorrente, ha sollevato, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
che la questione è sollevata nella parte in cui detta normativa consente all’amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste;
che, in punto di rilevanza della questione, il collegio rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo, rubricato "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull’area di proprietà della società ricorrente, era stato reiterato con la dicitura "servizi ed attrezzature collettive", senza alcuna previsione di indennizzo;
che nella ordinanza di rimessione vengono richiamate le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle "analoghe" norme urbanistiche - combinato disposto degli art. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell’art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica)-, nella parte in cui tale normativa consentiva all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportassero l’inedificabilità, senza previsione di indennizzo;
che il collegio rimettente aggiunge che la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", all’art. 4, indica le materie, tra le quali figura l’urbanistica, in cui la Regione esercita potestà legislativa in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni: da ciò il Tar del Friuli-Venezia Giulia trae la conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici incidenti sulla proprietà privata, è soggetta in particolare alla Costituzione ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica;
che nel giudizio si è costituita la parte privata del procedimento a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa censurata, alla stregua di argomentazioni adesive a quelle illustrate nella ordinanza di rimessione, insistendo in particolare sulla rilevanza della questione;
che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;
che in una seconda memoria la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto in via preliminare l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e per difetto di motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa impugnata non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo, non riguardando l'indennizzabilità dei vincoli ma la scadenza degli stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza;
che, secondo la Regione, le norme censurate non si attaglierebbero alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, riferito ad area soggetta non già a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed operanti, stabiliti da una variante generale. Inoltre vi sarebbe incertezza sulla rilevanza allo stato degli atti; risulterebbe, infatti, evidente che il ricorso, dal quale ha tratto origine il procedimento a quo, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma alla liberazione dal vincolo di inedificabilità in relazione ad argomentazioni non finanziarie, ma di stretta legittimità urbanistica: sicché, solo ove tali ragioni si rivelassero infondate, si porrebbe la questione dell'indennizzo;
che, sempre secondo la Regione, il giudice a quo avrebbe dovuto, pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, procedere ad una verifica della infondatezza delle domande poste in via principale, il cui accoglimento, tra l'altro, avrebbe offerto migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica;
che nel merito, ad avviso della Regione, le stesse ragioni addotte per argomentare la irrilevanza delle questioni sollevate varrebbero altresì a dimostrarne la manifesta infondatezza, non presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito dal giudice a quo; in realtà, in assenza di una normativa regionale sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilità di indennizzo, il giudice dovrebbe applicare i principi della disciplina statale in materia, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999.
Considerato che è preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione;
che dette eccezioni non possono essere accolte, in quanto l’ordinanza di rimessione della questione fornisce una motivazione plausibile circa la rilevanza della questione sulla base di considerazioni sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato alla espropriazione (servizi per attrezzature collettive) e comportante la assoluta inedificabilità (verde pubblico), senza che vi sia previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza sulla legittimità degli atti impugnati e sulla pretesa di misura riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo);
che non è possibile, in questa sede, ridiscutere ai fini della rilevanza le considerazioni da cui risulta una motivazione plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice a quo;
che, nel merito, è sufficiente osservare, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che è erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato;
che in realtà neppure si rinvengono altre disposizioni che contengano una disciplina dello specifico settore dell'indennizzabilità o meno dei vincoli urbanistici reiterati, dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili dall’art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla sentenza della Corte n. 179 del 1999;
che, di conseguenza, in base all’art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la disciplina relativa alla indennizzabilità degli anzidetti vincoli dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante dall’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza previsione di indennizzo;
che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell’ordinamento e fare riferimento all’anzidetto quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata sentenza della Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla esistenza o dall’entrata in vigore di uno specifico intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell’indennizzo e, quindi, anche prima della entrata in vigore del decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), già prorogata dall’art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, e ulteriormente differita, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.