ORDINANZA N. 385
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Bruzzone Mirko e l’ENPALS, iscritta al n. 954 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Bruzzone Mirko e dell’ENPALS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale, promossa nei confronti dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita, il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12, settimo comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo);
che la norma impugnata – tanto nella sua versione originaria quanto in quella attualmente vigente – stabilisce che il limite massimo della retribuzione giornaliera utilizzabile per il computo del trattamento pensionistico è fissato in lire 315.000, mentre per i lavoratori assicurati col regime generale, gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota decrescente, ai fini della determinazione di un’ulteriore quota di pensione che va a costituire parte integrante di quella già erogata;
che a dire del remittente, in sostanza, i lavoratori assicurati dall’ENPALS vengono a trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quella di tutti gli altri, poiché la soglia della retribuzione pensionabile è per loro fissata in lire 315.000 giornaliere, il che costituisce ancor più violazione del principio di eguaglianza in quanto l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 stabilisce che le retribuzioni fino ad un milione di lire vengono assoggettate a prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito dall’ENPALS;
che il sistema normativo così delineato verrebbe a creare una "grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini", tale da imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui fissa la soglia di lire 315.000 per la retribuzione giornaliera pensionabile;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che si sono costituiti la parte privata ricorrente e l’ENPALS, entrambi con atto depositato fuori termine.
Considerato che l’ordinanza del Tribunale di Sanremo non contiene elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito preliminare della rilevanza, poiché non fornisce le necessarie informazioni sulla fattispecie concreta posta all’esame del giudicante;
che, in particolare, non vengono specificati il momento in cui il ricorrente è stato collocato in pensione e quale sia il titolo della medesima, né viene chiarito se ed in quale misura le retribuzioni giornaliere da lui percepite abbiano ecceduto la soglia pensionabile di lire 315.000;
che tale carenza di descrizione della fattispecie concreta, traducendosi in un vizio di motivazione sulla rilevanza, determina la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.