Ordinanza n. 378/2002

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ORDINANZA N. 378

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                 Presidente

- Massimo                     VARI                         Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                  "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Giovanni Maria          FLICK                        "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: a) n. 68 del 30 ottobre 1998, recante l’approvazione del "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", b) n. 105 del 14 luglio 1999, recante "Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", c) n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati l’8 gennaio e il 14 ottobre 1999 e l’8 maggio 2000, depositati in cancelleria il 14 gennaio e il 21 ottobre 1999 e il 12 maggio 2000, e iscritti ai nn. 2 e 34 del registro conflitti 1999 e al n. 20 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento, con un primo ricorso (reg. conflitti n. 2/1999), ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto l’annullamento, in quanto adottata in violazione degli artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691), del principio di leale cooperazione, nonché dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dell’art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);

che la Provincia autonoma ricorrente – richiamando a) la propria competenza esclusiva in materia di usi e costumi locali, istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, urbanistica e tutela del paesaggio, nonché il principio di tutela delle minoranze linguistiche, quali risultanti dallo statuto, e b) le norme di attuazione che riservano alla Provincia stessa la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina e il collegamento con aree culturali europee - rileva che, sulla base delle citate disposizioni, la Corte costituzionale in passato ha riconosciuto alla Provincia particolari garanzie in materia radiotelevisiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che non prevedeva l’intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma relativamente alla localizzazione degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze (sentenza n. 21 del 1991), annullando poi (sentenza n. 6 del 1993) il piano medesimo, per mancato completamento del procedimento diretto a conseguire l’intesa, e inoltre che, a seguito di tale giurisprudenza, il legislatore ha ribadito la necessità di intesa con l’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, aggiungendo inoltre – con l’art. 1, comma 3, della legge n. 122 del 1998 - che l’Autorità garante può adottare il piano nazionale delle frequenze anche in assenza dell’intesa, dovendo però in tal caso indicare i motivi e le ragioni di interesse nazionale che determinano la decisione unilaterale;

  che nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’Autorità garante avrebbe adottato l’atto in questione senza che fosse maturata l’intesa con la Provincia autonoma di Trento, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe che, dopo una prima fase di trattative, improntate al principio collaborativo, da un certo momento in poi l’Autorità garante non avrebbe più dato seguito alle richieste di incontri avanzate dalla Provincia, approvando un piano che non tiene conto, nella localizzazione dei siti, delle esigenze della comunità provinciale e che non contiene alcuna motivazione sulle ragioni di interesse nazionale che hanno portato all’adozione unilaterale dell’atto, affermandosi al contrario ingiustificatamente, nelle premesse della delibera, essere stata raggiunta l’intesa, ciò che delinea la violazione delle prerogative costituzionali lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente;

che con altro ricorso (reg. conflitti n. 34/1999) la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in riferimento alla successiva delibera dell’Autorità garante del 14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stato integrato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto l’annullamento, in quanto adottata anch’essa in violazione dell’autonomia provinciale, come definita dalle norme e dai principi sopra indicati, lamentando che anche per tale deliberazione non sarebbe intervenuta alcuna intesa con la Provincia autonoma, né essendo indicata la motivazione che ha portato alla adozione unilaterale dell’atto, nelle cui premesse, inoltre, si afferma erroneamente essere state rispettate le procedure stabilite dall’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, come integrato dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 122 del 1998; tutto ciò, anche in questo caso, in violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente;

che con un terzo ricorso (reg. conflitti n. 20/2000) la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in riferimento ad altra delibera dell’Autorità garante del 23 febbraio 2000, n. 95, con la quale è stato ulteriormente integrato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, chiedendone l’annullamento per gli stessi motivi – mancanza di intesa e di contatti a essa finalizzati, nonché carenza di motivazione circa l’adozione unilaterale dell’atto - dedotti nei precedenti ricorsi, tenuto altresì conto che neppure questa ulteriore integrazione ha portato al raggiungimento della copertura radioelettrica contenuta nella iniziale proposta provinciale, e ciò nonostante l’affermazione del Presidente dell’Autorità garante – contenuta in una nota successiva ai chiarimenti intercorsi in relazione alla seconda delibera del luglio 1999 - secondo cui i siti a suo tempo proposti dalla Provincia sarebbero stati recepiti nel piano;

che in tutti e tre i giudizi così promossi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o l’infondatezza dei ricorsi;

che in particolare, con riferimento al primo conflitto, l’Avvocatura afferma che la sola presenza di una illegittimità - se non addirittura di un errore materiale - nelle premesse del provvedimento non giustifica il conflitto di attribuzione: pure a ritenere il provvedimento viziato per carenza di motivazione, il conflitto sarebbe inammissibile, in quanto l’Autorità ha il potere di assegnare le frequenze anche in assenza dell’intesa e in quanto le competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma (finalizzate alla tutela delle comunità linguistiche) e dello Stato (quale responsabile della elaborazione del piano nazionale delle frequenze) sarebbero state rispettate, cosicché con il ricorso non si lamenterebbe l’avvenuta rottura dell’equilibrio tra interessi provinciali e statali, ma soltanto il cattivo uso del potere riconosciuto allo Stato, ciò che potrebbe eventualmente essere fatto valere di fronte al giudice amministrativo;

che negli identici atti di costituzione relativi ai due successivi conflitti, l’Avvocatura sostiene l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto concernenti atti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale rientrerebbe tra quelle autorità amministrative indipendenti i cui atti non possono essere imputati al Governo, e che non potrebbe neppure essere considerata organo costituzionale dotato di legittimazione passiva in un conflitto costituzionale di attribuzioni, contestando poi nel merito l’affermazione della Provincia autonoma ricorrente circa il mancato raggiungimento dell’intesa in base alla corrispondenza intercorsa e alle audizioni svoltesi e affermando che, anche a ritenere che le delibere siano state adottate in violazione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, si tratterebbe comunque di un vizio procedimentale da fare valere innanzi al giudice amministrativo, come sarebbe dimostrato dal fatto che la Provincia ha impugnato gli atti in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che successivamente la difesa della Provincia autonoma ha depositato memorie in riferimento a tutti e tre i conflitti;

che nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2000, questa Corte, in relazione al motivo, preliminare e comune a tutti e tre i conflitti, del mancato raggiungimento dell’intesa, ha disposto, con ordinanza istruttoria, l’acquisizione di specifica documentazione, indicata come allegata nel primo ricorso ma non prodotta dalla Provincia autonoma, nonché di ogni ulteriore elemento documentale e informativo eventualmente esistente, utile a illustrare le modalità del procedimento che ha portato all’approvazione degli atti oggetto di impugnazione attraverso i conflitti;

che all’esito dell’ordinanza istruttoria così disposta la Provincia autonoma di Trento ha depositato, in data 7 marzo 2001, i documenti espressamente richiesti dalla Corte e, a sua volta, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato, oltre a parte della medesima documentazione prodotta dalla ricorrente, altresì talune note interne nonché documentazione di carattere tecnico;

che successivamente, con unico atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 20 febbraio 2002, la Provincia autonoma di Trento – rilevato: a) che, parallelamente allo svolgimento del giudizio costituzionale, sono intercorsi contatti tra le parti al fine di raggiungere l’intesa sul piano di assegnazione delle frequenze; b) che tale intesa è stata infine raggiunta, e che essa è stata formalizzata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 14 dicembre 2001, n. 3371, con la quale è stata subordinata la rinuncia ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni al formale recepimento, nel nuovo piano nazionale delle frequenze, delle modifiche oggetto di intesa; c) che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 2002 la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 dicembre 2001, n. 467, recante la "Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la Provincia di Trento", nella quale si accolgono le modifiche al piano concordate tra l’Autorità garante e la Provincia autonoma; d) che in conseguenza di quanto sopra la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 118 del 1° febbraio 2002, ha ritenuto di non coltivare ulteriormente i ricorsi, essendone venuto meno l’interesse - ha dichiarato di rinunciare ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni, e che l’Avvocatura dello Stato ha aderito a detta rinuncia con atto depositato in data 30 aprile 2002.

Considerato che, avendo i tre ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Trento a oggetto comune il procedimento relativo all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ed essendo gli stessi ricorsi fondati sulle medesime censure, i relativi giudizi debbono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che a norma dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere i processi.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.