Ordinanza n.363

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ORDINANZA N.363

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Giovanni Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco, promosso dal Tribunale di Lanciano, con ricorso depositato l’8 ottobre 2001 ed iscritto al n. 201 del registro ammissibilità conflitti.

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella cancelleria della Corte l’8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano - investito di un giudizio civile promosso da Nicola Fosco nei confronti dell’on. Giovanni Di Fonzo, membro della Camera dei deputati, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in relazione ad espressioni utilizzate da quest’ultimo nel corso di interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive,  ritenute dall’attore offensive - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 16 gennaio 2001(documento IV-quater, n. 164), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

            che il Tribunale ricorrente - dopo aver esposto i fatti che hanno dato luogo alla vicenda processuale ed analizzato, in particolare, le dichiarazioni indicate nell’atto di citazione come asseritamente diffamatorie - ritiene che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione di insindacabilità, della quale si chiede l’annullamento, sia frutto «di una erronea e non corretta valutazione dei presupposti fissati dall’art. 68 comma 1 Cost. alla operatività della irresponsabilità dei membri del Parlamento», in quanto relativa ad atti privi di un effettivo collegamento funzionale con l’attività parlamentare, così menomando la sfera delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Considerato che, in questa fase, occorre delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

            che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Lanciano è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

            che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

            che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione – ritenuta illegittima - con la quale la Camera dei deputati ha qualificato come insindacabili le dichiarazioni del parlamentare, cui si riferisce il giudizio,  in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

            che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

            dispone:

a)      che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Lanciano ricorrente;

b)      che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2002.