Ordinanza n. 347/2002

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ORDINANZA N. 347

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                                               RUPERTO              Presidente

- Riccardo                                                           CHIEPPA               Giudice

- Gustavo                                                            ZAGREBELSKY         ”

- Valerio                                                              ONIDA                         ”

- Carlo                                                                 MEZZANOTTE           ”

- Fernanda                                                           CONTRI                      ”

- Guido                                                                NEPPI MODONA        ”

- Piero Alberto                                                    CAPOTOSTI                ”

- Annibale                                                           MARINI                        ”

- Franco                                                              BILE                             ”

- Giovanni Maria                                                FLICK                           ”

- Francesco                                                          AMIRANTE                 ”

- Ugo                                                                   DE SIERVO                 “

- Romano                                                            VACCARELLA           “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. G. ed altri, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

         udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato;

         che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato: appello riguardante — oltre ai capi di assoluzione — anche quelli di condanna, rispetto ai quali l’appellante aveva contestato la misura della pena inflitta, eccependo in pari tempo l’illegittimità costituzionale della limitazione alle proprie facoltà di impugnazione sancita dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.;

         che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato risultava in effetti giustificabile allorché alla parte pubblica era attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo con il rito speciale, in quanto la preclusione dell’impugnazione veniva sostanzialmente a dipendere dal suo consenso;

         che la situazione sarebbe, peraltro, radicalmente mutata a seguito dell’entrata in vigore, da un lato, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l’art. 438 cod. proc. pen., ha eliminato il presupposto del consenso del pubblico ministero ai fini dell’accesso al giudizio abbreviato; e, dall’altro, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che, novellando l’art. 111 Cost., ha solennemente sancito il principio per cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità»;

         che, a fronte di tale mutamento del quadro normativo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra l’imputato che chiede il giudizio abbreviato — facendo così «decadere» automaticamente il pubblico ministero dalla facoltà di appellare la sentenza di condanna — e l’imputato nel giudizio ordinario: posto, infatti, che la determinazione della pena è frutto di valutazione ampiamente discrezionale, non sempre censurabile con ricorso per cassazione, l’esclusione dell’appello del pubblico ministero potrebbe consentire in pratica all’imputato, nel primo caso, «di beneficiare di pene non adeguate»;

che siffatta disparità di trattamento non potrebbe essere d’altro canto giustificata da finalità premiali, volte ad incentivare il ricorso al rito alternativo, essendo tale obiettivo già assicurato dalla prevista riduzione della pena di un terzo e non potendo il “premio” consistere, comunque, «nel diritto di ottenere pene non adeguate ed erroneamente determinate»;

         che sarebbe violato, altresì, l’art. 111 Cost., nel testo novellato dalla citata legge costituzionale n. 2 del 1999, in quanto il principio del contraddittorio in condizioni di parità non potrebbe non riguardare anche il potere di impugnazione;

         che risulterebbe compromesso, da ultimo, l’art. 112 Cost., giacché il pubblico ministero verrebbe ingiustificatamente privato del potere-dovere, connesso all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, di ottenere la condanna dell’imputato ad una pena proporzionata al fatto concreto, allorché ritenga inadeguata quella inflitta dal giudice di prime cure;

         che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

         Considerato che questa Corte ha già scrutinato, con esito positivo, la compatibilità della disposizione impugnata con il principio enunciato dall’attuale secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (cfr. ordinanza n. 421 del 2001);

che, al riguardo, questa Corte ha chiarito come la citata norma costituzionale — nel conferire veste autonoma ad un principio, quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali — non abbia inciso sulla validità dell’affermazione, cui si è costantemente ispirata la giurisprudenza della Corte stessa, in forza della quale «il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato», potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, «nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia»;

che per quanto attiene, in particolare, al limite all’appello della parte pubblica oggetto di censura, esso continua a trovare giustificazione — come per il passato — nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato: rito che — sia pure, oggi, per scelta esclusiva dell’imputato — implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio;

che siffatta ratio vale evidentemente a giustificare anche la disparità di trattamento tra l’imputato giudicato con rito abbreviato e l’imputato giudicato con rito ordinario, escludendo la violazione dell’art. 3 Cost. denunciata dall’odierno rimettente;

che per quel che concerne, infine, la supposta compromissione dell’art. 112 Cost., questa Corte ha ribadito — anche con specifico riferimento alla previsione normativa sottoposta a scrutinio — che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale (cfr. la citata ordinanza n. 421 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2002.