del 2002
ORDINANZA N.341
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 13 giugno 2001, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2001.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 13 giugno 2001 e depositato il successivo 18 giugno, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato), poiché a dire della ricorrente Regione, tale norma, non prevedendo la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lederebbe le prerogative statutarie della Regione stessa;
che la ricorrente Regione deduce la violazione del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, recante «Norme per l’esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato», sottolineando che, in analogia a quanto da esso previsto, con particolare riferimento all’art. 2, ultimo comma, della normativa testé citata, le disposizioni del decreto-legge impugnato avrebbero dovuto prevedere la designazione, da parte della Giunta regionale, della metà dei componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa;
che la Regione deduce un ulteriore profilo di illegittimità nella violazione dell’art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana"), poiché il Presidente della Regione, non avendo partecipato alla seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nella quale è stato approvato il decreto-legge impugnato, non ha potuto evidenziare il carattere di specialità dell’organo di giustizia amministrativa siciliana, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione che, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, è alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.
Considerato che il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato) non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e che non risultano essersi prodotti effetti, non essendo né iniziata l’attuazione delle previste sezioni stralcio, né intervenuta sanatoria: non sussistono, quindi, rapporti giuridici da regolare;
che pertanto deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all’ art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana dalla stessa Regione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.