Ordinanza n.341

del 2002

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ORDINANZA N.341

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                                                 RUPERTO                   Presidente

- Riccardo                                             CHIEPPA                     Giudice

- Gustavo                                              ZAGREBELSKY               "

- Valerio                                                ONIDA                               "

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                  "

- Fernanda                                             CONTRI                              "

- Guido                                                 NEPPI MODONA              "

- Piero Alberto                                      CAPOTOSTI                       "

- Annibale                                             MARINI                              "

- Franco                                                 BILE                                    "

- Giovanni Maria                                  FLICK                                 "

- Francesco                                            AMIRANTE                       "

- Ugo                                                    DE SIERVO                       "

- Romano                                              VACCARELLA                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 13 giugno 2001, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 13 giugno 2001 e depositato il successivo 18 giugno, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato), poiché a dire della ricorrente Regione, tale norma, non prevedendo la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i  componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lederebbe le prerogative statutarie della Regione stessa;

che la ricorrente  Regione deduce la violazione del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, recante «Norme per l’esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato», sottolineando che, in analogia a quanto da esso previsto, con particolare riferimento all’art. 2, ultimo comma, della normativa testé citata, le disposizioni del decreto-legge impugnato avrebbero dovuto prevedere la designazione, da parte della Giunta regionale, della metà dei componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa;

 che la Regione deduce un ulteriore profilo di illegittimità nella violazione dell’art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana"), poiché il Presidente della Regione, non avendo partecipato alla seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nella quale è stato approvato il decreto-legge impugnato, non ha potuto evidenziare il carattere di specialità dell’organo di giustizia amministrativa siciliana, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione che, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, è alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.

Considerato che il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti  per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di  giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato) non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 166 del 19 luglio 2001, e che non risultano essersi prodotti effetti, non essendo né iniziata l’attuazione delle previste sezioni stralcio, né intervenuta sanatoria:          non sussistono, quindi, rapporti giuridici da regolare;

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l’organizzazione della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all’ art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana dalla stessa Regione  con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.