Ordinanza n.339

del 2002

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ORDINANZA N.339

ANNO 2002

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA                          

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE                      

- Fernanda CONTRI                           

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI              

- Annibale MARINI                            

- Franco BILE                                     

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                    

- Ugo DE SIERVO                             

- Romano VACCARELLA                

ha pronunciato la seguente                                                   

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 37, punto 3, e 31, punto 2, della legge della Regione Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 e il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi proposti da Vinchesi Leonardo ed altro contro il Comune di Bibbona ed altri e da Forti Marco ed altro contro il Comune di Porto Azzurro, iscritte ai nn. 638 e 671 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Marconi Giorgio e del Comune di Bibbona, nonché gli atti di intervento della Regione Toscana;

udito  nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con due ordinanze, emesse il 19 dicembre 2000 e il 7 marzo 2001 e depositate rispettivamente il 15 febbraio 2001 e l’8 marzo 2001, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, punto 3 (primo giudizio, r.o. n. 638 del 2001) e 31, punto 2 (secondo giudizio, r.o.  n. 671 del 2001) della legge della Regione Toscana  del 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) nella parte in cui attribuiscono al sindaco e non ai dirigenti la competenza ad emanare atti di gestione in materia edilizia, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;

che nel primo giudizio erano stati impugnati provvedimenti amministrativi: a) di rigetto di tre domande di concessione edilizia in sanatoria relative ad uno stabilimento balneare, nonché di revoca delle autorizzazioni all’esercizio di un bar-ristorante presso lo stabilimento stesso, emanati rispettivamente dal responsabile dell’area tecnica e dal responsabile dell’area di vigilanza-corpo di polizia municipale del Comune di Bibbona; b) di due  dinieghi di rinnovo - il primo richiesto in via definitiva, il secondo in  via temporanea - delle concessioni demaniali marittime per l’utilizzazione di un tratto di arenile,  emanati dal dirigente del dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, area porti, aeroporti e centri intermodali della Regione Toscana;

che nel secondo giudizio (in fase cautelare) era, invece, stato impugnato l’atto di ingiunzione di demolizione di opere ritenute abusive  perché eseguite in difformità dalla concessione edilizia, emanato da un dirigente del Comune di Porto Azzurro;

che in entrambi i giudizi a quibus si deduce, tra gli altri motivi di censura, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per incompetenza, perché adottati da dirigenti  (rectius: nonché, per alcuni di essi, da responsabili comunali di settore) e non dal sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa regionale denunciata (che, in punto di rilevanza, dovrebbe trovare applicazione nei processi, atteso che gli atti impugnati sarebbero stati adottati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa);

che le norme denunciate, secondo i giudici rimettenti, si porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;

che, sotto il primo profilo, si osserva che la legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) ha fissato il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo - anche nella materia oggetto dei giudizi a quibus - spettano agli organi politici, mentre l’attività propriamente gestionale compete ai dirigenti (art. 51, commi 2 e 3 lettera f);

che la suddetta separazione tra politica e amministrazione sarebbe stata confermata e precisata da successivi interventi legislativi (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre  1992, n. 421"; legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione  nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; legge  16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche  ed  integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e  15 maggio  1997,  n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica");

che  le norme impugnate - attribuendo, di converso, poteri gestionali ad organi politici (il sindaco) - violerebbero  il  principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, il cui rispetto imporrebbe, nella  prospettiva  dei  giudici  rimettenti, il mantenimento della distinzione  tra  competenze  tecnico-gestionali e di indirizzo politico;

che, sotto  il  secondo  profilo,  il Tar  per la Toscana osserva che compete al legislatore  statale  dettare con leggi  generali i  principi  nel  cui ambito può  esplicarsi  l’autonomia  degli enti locali;

che le norme regionali censurate - contenendo regole relative alla struttura  degli  uffici e alla definizione e ripartizione delle funzioni - avrebbero, pertanto, inciso sull’autonomia organizzatoria dell’ente locale attuando una "indebita ingerenza nell’esercizio di un potere normativo che in subiecta materia spetta unicamente allo Stato";

che in entrambi i giudizi si è costituita la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

che nel primo giudizio (r.o. n. 638 del 2001) si è costituito il resistente del processo a quo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata;

che in detto giudizio si è costituito anche l’ente comunale che, pur ritenendo nel merito la questione  di incostituzionalità fondata, dubita della rilevanza della questione stessa poiché, nel caso di specie, sussisterebbe la competenza del sindaco che - in mancanza di personale con qualifica dirigenziale - avrebbe delegato un funzionario dell’ufficio preposto alla gestione dell’area tecnica secondo quanto consentito dall’art. 51, comma 3-bis, della legge n. 142 del 1990;

che   nel  secondo  giudizio  (r.o. n. 671  del 2001) si  è  costituita  la  Regione  Toscana  chiedendo  che   la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e  infondata;

che con due memorie depositate nell’imminenza della camera di consiglio, la Regione Toscana ha chiesto che vengano restituiti gli atti ai giudici rimettenti - per la sopravvenuta entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) che ha abrogato l’art. 128 della Costituzione -  affinché la questione possa essere riesaminata in base al mutato quadro costituzionale intervenuto.

Considerato  che, successivamente all’emanazione della ordinanza  di  rimessione, è  stata  promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, pertanto, in  via  del tutto  preliminare, stante l’intervenuta abrogazione di  una  delle norme invocate come parametro (art. 128 della Costituzione) e la sopravvenuta innovazione anche  nella ripartizione delle competenze non  solo  nel  settore  urbanistico-governo  del territorio, ma  anche  in  quello delle funzioni e degli  aspetti  organizzativi  e  ordinamentali dei Comuni e  dei  relativi poteri regolamentari (artt. 117 e 118 della Costituzione), si rende necessario disporre la restituzione  degli  atti  ai  giudici  rimettenti per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 166, n. 14  e n. 9 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.