del 2002
ORDINANZA N.339
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 37, punto 3, e 31, punto 2, della legge della Regione Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 e il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi proposti da Vinchesi Leonardo ed altro contro il Comune di Bibbona ed altri e da Forti Marco ed altro contro il Comune di Porto Azzurro, iscritte ai nn. 638 e 671 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Marconi Giorgio e del Comune di Bibbona, nonché gli atti di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con due ordinanze, emesse il 19 dicembre 2000 e il 7 marzo 2001 e depositate rispettivamente il 15 febbraio 2001 e l’8 marzo 2001, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, punto 3 (primo giudizio, r.o. n. 638 del 2001) e 31, punto 2 (secondo giudizio, r.o. n. 671 del 2001) della legge della Regione Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) nella parte in cui attribuiscono al sindaco e non ai dirigenti la competenza ad emanare atti di gestione in materia edilizia, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;
che nel primo giudizio erano stati impugnati provvedimenti amministrativi: a) di rigetto di tre domande di concessione edilizia in sanatoria relative ad uno stabilimento balneare, nonché di revoca delle autorizzazioni all’esercizio di un bar-ristorante presso lo stabilimento stesso, emanati rispettivamente dal responsabile dell’area tecnica e dal responsabile dell’area di vigilanza-corpo di polizia municipale del Comune di Bibbona; b) di due dinieghi di rinnovo - il primo richiesto in via definitiva, il secondo in via temporanea - delle concessioni demaniali marittime per l’utilizzazione di un tratto di arenile, emanati dal dirigente del dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, area porti, aeroporti e centri intermodali della Regione Toscana;
che nel secondo giudizio (in fase cautelare) era, invece, stato impugnato l’atto di ingiunzione di demolizione di opere ritenute abusive perché eseguite in difformità dalla concessione edilizia, emanato da un dirigente del Comune di Porto Azzurro;
che in entrambi i giudizi a quibus si deduce, tra gli altri motivi di censura, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per incompetenza, perché adottati da dirigenti (rectius: nonché, per alcuni di essi, da responsabili comunali di settore) e non dal sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa regionale denunciata (che, in punto di rilevanza, dovrebbe trovare applicazione nei processi, atteso che gli atti impugnati sarebbero stati adottati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa);
che le norme denunciate, secondo i giudici rimettenti, si porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;
che, sotto il primo profilo, si osserva che la legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) ha fissato il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo - anche nella materia oggetto dei giudizi a quibus - spettano agli organi politici, mentre l’attività propriamente gestionale compete ai dirigenti (art. 51, commi 2 e 3 lettera f);
che la suddetta separazione tra politica e amministrazione sarebbe stata confermata e precisata da successivi interventi legislativi (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica");
che le norme impugnate - attribuendo, di converso, poteri gestionali ad organi politici (il sindaco) - violerebbero il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, il cui rispetto imporrebbe, nella prospettiva dei giudici rimettenti, il mantenimento della distinzione tra competenze tecnico-gestionali e di indirizzo politico;
che, sotto il secondo profilo, il Tar per la Toscana osserva che compete al legislatore statale dettare con leggi generali i principi nel cui ambito può esplicarsi l’autonomia degli enti locali;
che le norme regionali censurate - contenendo regole relative alla struttura degli uffici e alla definizione e ripartizione delle funzioni - avrebbero, pertanto, inciso sull’autonomia organizzatoria dell’ente locale attuando una "indebita ingerenza nell’esercizio di un potere normativo che in subiecta materia spetta unicamente allo Stato";
che in entrambi i giudizi si è costituita la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;
che nel primo giudizio (r.o. n. 638 del 2001) si è costituito il resistente del processo a quo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata;
che in detto giudizio si è costituito anche l’ente comunale che, pur ritenendo nel merito la questione di incostituzionalità fondata, dubita della rilevanza della questione stessa poiché, nel caso di specie, sussisterebbe la competenza del sindaco che - in mancanza di personale con qualifica dirigenziale - avrebbe delegato un funzionario dell’ufficio preposto alla gestione dell’area tecnica secondo quanto consentito dall’art. 51, comma 3-bis, della legge n. 142 del 1990;
che nel secondo giudizio (r.o. n. 671 del 2001) si è costituita la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;
che con due memorie depositate nell’imminenza della camera di consiglio, la Regione Toscana ha chiesto che vengano restituiti gli atti ai giudici rimettenti - per la sopravvenuta entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) che ha abrogato l’art. 128 della Costituzione - affinché la questione possa essere riesaminata in base al mutato quadro costituzionale intervenuto.
Considerato che, successivamente all’emanazione della ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante l’intervenuta abrogazione di una delle norme invocate come parametro (art. 128 della Costituzione) e la sopravvenuta innovazione anche nella ripartizione delle competenze non solo nel settore urbanistico-governo del territorio, ma anche in quello delle funzioni e degli aspetti organizzativi e ordinamentali dei Comuni e dei relativi poteri regolamentari (artt. 117 e 118 della Costituzione), si rende necessario disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 166, n. 14 e n. 9 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.