Ordinanza n. 337 del 2002

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ANNO 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

-      Massimo                        VARI                                         Presidente

 

-      Riccardo                       CHIEPPA                                     Giudice

 

-      Gustavo                        ZAGREBELSKY                             "

 

-      Valerio                          ONIDA                                              "

 

-      Carlo                             MEZZANOTTE                                "

 

-      Fernanda                       CONTRI                                            "

 

-      Guido                            NEPPI MODONA                            "

 

-      Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

 

-      Annibale                       MARINI                                            "

 

-      Franco                           BILE                                                  "

 

-      Giovanni Maria             FLICK                                               "

 

-     Francesco                      AMIRANTE                                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374,  e dell’intero testo della predetta legge (Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa  il 1° febbraio 2001 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere s.r.l., iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2001.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e, "per conseguenza", dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace);

che il rimettente è investito della decisione di un'opposizione ad un  decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento di una somma di denaro per l’acquisto di libri e che parte opponente, assumendo di aver comunicato al venditore la propria volontà di recedere dal contratto di compravendita stipulato al di fuori dei locali commerciali, a norma dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), ha chiesto in via principale la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di causa, stante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;

che il rimettente ritiene di dover declinare la propria competenza territoriale e - poiché l’art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992 stabilisce la competenza del giudice del luogo di residenza della parte opponente - individua il giudice competente nel Giudice conciliatore di Gattatico, ufficio che “non esiste più”, con la conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con lesione del loro diritto di difesa e con la conseguente necessità di indicare quale giudice competente il Giudice di pace di Reggio Emilia;

che le censure del rimettente investono l’art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e, “per conseguenza”, l’intero testo della legge sull'istituzione  del giudice di pace, che avrebbe creato un ufficio giudiziario composto solo da magistrati onorari, che non essendo regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario e non essendo nominati per concorso devono ritenersi giudici speciali in violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione;

che, come osserva il rimettente, il giudice conciliatore, pur se non nominato per concorso, risulta costituzionalmente legittimo in base alla VII disposizione transitoria, trattandosi di un ufficio esistente nell’ordinamento giudiziario allora in vigore, mentre il giudice di pace è una figura creata ex novo;

 

che, quanto alla rilevanza della questione nel giudizio in corso, secondo il rimettente si dovrebbe dichiarare la competenza di un giudice “istituito da una legge la cui illegittimità costituzionale appare non manifestamente infondata”, e che “in tal senso vengono superate le argomentazioni di cui all’ordinanza della Corte costituzionale in data 16 dicembre 1998, n. 458”;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata;

che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che un'analoga questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le stesse norme oggi impugnate, sollevata nel corso delle stesso giudizio dal medesimo Giudice conciliatore di Milano, è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l’ordinanza n. 458 del 1998, rileva che anche la questione odierna è inammissibile perché riproposta nello stesso grado di giudizio, in violazione dell’art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, perché sollevata da un giudice che si è già dichiarato incompetente, e perché il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di un intero testo di legge e quale parametro indica una intera Sezione di norme della Costituzione, il che rende la censura del tutto generica.

Considerato che il Giudice conciliatore di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intera legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, in quanto, avendo istituito un ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale;

che questa Corte, investita dal medesimo giudice nel corso dello stesso giudizio a quo, di analoghe questioni di legittimità costituzionale concernenti, tra l'altro, l'intero testo della legge n. 374 del 1991, con ordinanza n. 458 del 1998 le ha dichiarate manifestamente inammissibili in quanto prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori;

che il giudice a quo, sollevando l'attuale questione, investe nuovamente l'intero testo della legge n. 374 del 1991 ed indica, quali parametri di legittimità costituzionale, tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione;

che, anche senza voler considerare che si tratta di una sostanziale riproposizione della stessa questione già dichiarata inammissibile dalla Corte, la presente questione risulta anch'essa manifestamente inammissibile in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione, indicando specificamente le ragioni per le quali ritiene violati i singoli parametri;

che di detti requisiti l’ordinanza di rimessione risulta del tutto carente, dal momento che in essa si censura un intero testo di legge con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute in Costituzione;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

 

Massimo VARI, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.