SENTENZA N.334
ANNO 2002REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promosso, con ordinanza emessa il 23 ottobre 2001, dalla Corte d’appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zajkova Janka e l’INPS, iscritta al n. 973 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di una controversia in materia previdenziale, promossa per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità, la Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), nella parte in cui subordina il diritto a tale provvidenza economica, per le lavoratrici addette ai servizi domestici, alla condizione che risultino versati in loro favore, o comunque dovuti, cinquantadue contributi settimanali nell’arco del biennio (ovvero ventisei nell’ultimo anno) precedente il periodo di astensione obbligatoria.
Premette in punto di fatto il giudice a quo che la ricorrente, assunta in qualità di dipendente addetta ai servizi domestici in data 1° marzo 1996, il successivo 4 luglio 1996 è entrata nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, e l’Istituto nazionale della previdenza sociale le ha negato il diritto alla relativa indennità proprio per la mancanza del suddetto requisito contributivo. Proposto il giudizio di primo grado, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, con sentenza nei cui confronti è stato interposto appello.
Osserva la Corte remittente che la norma impugnata deve continuare ad applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio nonostante le modifiche apportate all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall’art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, modifiche irrilevanti ratione temporis; e, d’altra parte, anche il testo unico introdotto con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ribadisce all’art. 62 che il rapporto di lavoro domestico è regolato dalle norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, pur definendole erroneamente di natura regolamentare.
Ciò posto, la Corte rileva che da tempo è in atto un progressivo mutamento del sistema normativo, nel senso che l’indennità di maternità venga garantita a tutte le lavoratrici subordinate ed anche a quelle autonome; il rapporto di lavoro domestico, pur connotato da indubbie peculiarità, non è tale da rendere giustificabile il fatto che la fruizione della predetta indennità sia subordinata alla sussistenza di una determinata anzianità contributiva. E non può avere carattere decisivo, d’altra parte, il precedente di cui alla sentenza n. 364 del 1995 di questa Corte, nel quale è stata riconosciuta conforme alla Costituzione la norma che subordina il diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per le braccianti agricole al compimento delle 51 giornate lavorative annue, perché in quel caso tale requisito è il presupposto stesso per la creazione del rapporto assicurativo. Il timore di costituzione fittizia del rapporto di lavoro – finalizzata, cioè, al solo obiettivo di ottenere l’indennità in questione – non può prevalere sulla necessaria tutela della maternità che è riconosciuta dalle norme costituzionali.
La Corte d’appello di Venezia, pertanto, ravvisa nell’impugnata norma una violazione dell’art. 3 Cost., per l’ingiustificata diversità di trattamento tra le lavoratrici domestiche e le altre lavoratrici, nonché una violazione degli artt. 37 e 38 Cost., che riconoscono alla madre ed al bambino una speciale protezione, nonché il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
2.— Si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Osserva l’ente previdenziale che il rapporto esistente tra requisito contributivo minimo e riconoscimento del diritto all’indennità in oggetto è del tutto razionale, perché dal numero dei contributi settimanali spettanti, rapportato alla retribuzione oraria convenzionale, si ottiene la retribuzione media settimanale, la cui sesta parte costituisce il riferimento per il computo dell’indennità di maternità; il che dimostra l’impossibilità di un intervento che vada a toccare soltanto una parte dei dati da assumere come parametro per il conteggio. L’art. 10 del d.P.R. n. 1403 del 1971, del resto, prevede che il contributo settimanale sia riconosciuto a condizione che vengano effettuate almeno ventiquattro ore di lavoro, ed è chiaro che sarebbe arbitrario collegare tale riconoscimento allo svolgimento di un numero di ore inferiore (teoricamente, anche una sola ora settimanale).
Ciò posto, l’INPS rileva che la stessa Corte remittente ha richiamato il precedente giurisprudenziale più corretto, ossia quello relativo alle braccianti agricole, le cui affermazioni debbono valere anche nel presente caso. Il sistema vigente, d’altra parte, consente alla lavoratrice, in presenza del contestato requisito contributivo, di fruire dell’indennità di maternità indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro nel momento in cui ha inizio il periodo di astensione obbligatoria, sicché l’eliminazione di detto sistema dovrebbe comportare l’applicazione di quello di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 151 del 2001, certamente meno favorevole alla lavoratrice.
3.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver richiamato le modifiche normative recentemente intervenute nel settore, la difesa erariale osserva che il rapporto di lavoro domestico, per tutta una serie di peculiarità, è stato giustamente sottoposto ad un regime diverso, più volte ritenuto legittimo da questa Corte. L’art. 15 della legge n. 1204 del 1971, confermato dalle odierne norme del d. lgs. n. 151 del 2001, collega il riconoscimento delle prestazioni per la maternità ai criteri fissati per quelle di malattia; poiché alle lavoratrici domestiche non è concessa alcuna indennità in caso di malattia, è chiaro che la norma impugnata è in realtà una norma “di favore”, che consente a determinate (ragionevoli) condizioni di accedere ad una prestazione economica dalla quale detta lavoratrice dovrebbe restare esclusa. Ed è innegabile, d’altra parte, che il rapporto di lavoro domestico, proprio per le sue caratteristiche, si presta obiettivamente ad essere costituito in modo fittizio, al solo scopo di ottenere l’invocata tutela per la maternità.
Considerato in diritto
1.— La Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che, per la lavoratrice interessata, risultino versati o dovuti dal datore di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure ventisei nell’anno precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Secondo il giudice remittente la specialità del lavoro domestico non giustifica la subordinazione dell’acquisizione del diritto all’indennità di maternità ad un’anzianità contributiva, sicché la norma che tale requisito prevede è in contrasto, anzitutto, con l’art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente assoggetta le collaboratrici domestiche ad un regime deteriore rispetto a quello valevole per le altre lavoratrici.
La norma censurata, ad avviso del remittente, contrasta inoltre con gli artt. 37 e 38 Cost., in quanto non assicura alla madre ed al nascituro la protezione ed i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
2.— La questione non è ammissibile.
Il sistema vigente relativo alla concessione dell’indennità di maternità per le lavoratrici domestiche – che continua a fondarsi sulle norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, sopravvissute anche all’entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come risulta dagli artt. 62 e 85, comma 2, lettera a), del medesimo – si connota per alcune indubbie peculiarità.
L’indennità di maternità di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oggi confluito nell’art. 22 del d. lgs. n. 151 del 2001, viene concessa a tali lavoratrici soltanto per il periodo di astensione obbligatoria (definito «congedo di maternità», v. artt. 2 e 62 del citato testo unico), ed a condizione che siano stati versati o comunque siano dovuti ventisei contributi settimanali nell’ultimo anno o cinquantadue nell’ultimo biennio precedente il momento in cui la lavoratrice ha diritto all’astensione, anche se non sia in corso un rapporto di lavoro.
Alle altre lavoratrici, invece, l’indennità è concessa, in linea di massima, senza riferimenti a requisiti contributivi; tuttavia, in caso di sospensione, assenza dal lavoro ovvero disoccupazione, detta provvidenza viene erogata a condizione che, tra il momento di uscita dal circuito lavorativo (per i motivi di cui sopra) e l’inizio del periodo di congedo per maternità, non siano decorsi, di norma, più di sessanta giorni (c.d. contiguità con il rapporto di lavoro).
A tali peculiarità concernenti il conseguimento del diritto sono necessariamente collegate le modalità per il computo e l’erogazione della prestazione previdenziale.
Infatti, per la generalità delle lavoratrici il dato fondamentale è costituito «dalla retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello in corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità» (art. 16 della legge n. 1204 del 1971, ora trasfuso nell’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001).
Per le collaboratrici domestiche, invece, anzitutto il combinato disposto degli artt. 4 e 10 del d.P.R. n. 1403 del 1971 stabilisce che si accreditano alla lavoratrice tanti contributi settimanali quante sono le settimane di lavoro per ciascun trimestre solare, «sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di ventiquattro ore lavorative»; diversamente si provvede col conteggio indicato nell’art. 10, secondo comma. L’ultimo comma dell’impugnato art. 4, poi, prevede che la retribuzione giornaliera da assumere come parametro per la determinazione dell’indennità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali comprese nel biennio antecedente l’inizio del periodo del congedo di maternità.
D’altra parte, la non estensibilità alle collaboratrici domestiche del divieto assoluto di licenziamento nel periodo di gravidanza e puerperio, stabilito per la generalità delle lavoratrici dall’art. 2 della legge n. 1204 del 1971 – non estensibilità della quale questa Corte ha costantemente escluso l’illegittimità costituzionale (v. sentenze n. 86 del 1994, n. 9 del 1976 e n. 27 del 1974) – giustifica il fatto che il diritto delle lavoratrici domestiche non sia subordinato al requisito della contiguità del periodo di congedo al rapporto di lavoro.
Da quanto è stato rilevato risulta che il condizionamento del diritto all’indennità di maternità al requisito contributivo, stabilito dalla norma censurata, è elemento non isolabile della complessa disciplina che regola la prestazione in oggetto con riguardo sia alle specificità del rapporto di lavoro domestico, sia alle caratteristiche del rapporto previdenziale che da questo deriva.
Ne consegue che, mentre l’intervento di questa Corte, limitato alla disposizione censurata, altererebbe la coerenza del sistema rendendolo inapplicabile nel suo complesso, una sentenza additiva, peraltro neppure prospettata dal remittente, comportando scelte non vincolate dai precetti costituzionali, costituirebbe una indebita intromissione nei poteri del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.