ORDINANZA N. 320
ANNO 2002
Commento alla decisione di
Mariacarla Giorgetti
Una possibile disciplina della tutela cautelare nell’arbitrato libero
(per gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza in data 29 maggio 2001 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza del 29 maggio 2001, pervenuta il 20 agosto 2001, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale", e dell’articolo 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale";
che il remittente, adito ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. con la richiesta di una misura cautelare di revoca del presidente e dell’amministratore di un consorzio, premette di trovarsi di fronte ad una clausola di arbitrato irrituale sottoscritta dalle parti per la risoluzione amichevole di tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme dello statuto consortile;
che il giudice a quo, pur dando atto del contrasto esistente in giurisprudenza circa la proponibilità di un ricorso cautelare a fronte di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale, ritiene, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che detta domanda non sia procedibile, in quanto non vi potrebbe essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione sulla futura domanda di merito, principio – questo – rispetto al quale costituirebbe un’eccezione la previsione della competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare in presenza di una clausola di arbitrato rituale; e in quanto non sarebbero applicabili al caso dell’arbitrato irrituale le disposizioni di cui all’art. 669-octies, primo comma, cod. proc. civ., sul termine perentorio per l’inizio del "giudizio di merito" (quale non sarebbe il procedimento negoziale posto in essere dagli arbitri irrituali), e quinto comma (sul termine per notificare l’atto dichiarativo dell’intenzione di promuovere il procedimento arbitrale), disposizione, quest’ultima, che si collegherebbe sistematicamente a quella dell’art. 669-novies cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancata richiesta di esecutorietà del lodo, e quindi anch’essa riferibile al solo arbitrato rituale;
che peraltro, secondo il giudice a quo, l’assenza di tutela cautelare nel caso di sottoscrizione di una clausola di arbitrato irrituale non sarebbe conforme agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
che il principio di eguaglianza sarebbe violato, in quanto sarebbe ingiustificato che, mentre la rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario, che si attua con l’arbitrato rituale, non comporta la preclusione della tutela cautelare davanti allo stesso giudice ordinario, invece la scelta "più moderata" dell’arbitrato irrituale, che comporterebbe solo una sorta di temporanea improcedibilità della domanda di merito, dà luogo a tale preclusione; la tutela cautelare sarebbe qualcosa di diverso rispetto alla tutela del merito dei diritti, sicché dalla sottoscrizione di una clausola di arbitrato irrituale, in forza della quale le parti rimetterebbero agli arbitri la decisione del merito delle questioni controverse, non potrebbe desumersi la rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni urgenti non prevedibili;
che l’art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto verrebbe meno la tutela giudiziaria dei diritti, che sarebbe piena solo se essa fosse assicurata al cittadino non solo in via definitiva con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il provvedimento cautelare;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata;
che – a giudizio dell’Avvocatura erariale, che argomenta le proprie tesi nella memoria prodotta in vista della camera di consiglio – sarebbe dubbia l’ammissibilità della questione, essendo discutibile che, nella fattispecie dedotta davanti al giudice a quo, ci si trovi in presenza di un arbitrato irrituale, e non invece di un arbitrato rituale da decidere secondo equità;
che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, non vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in quanto non si potrebbe raffrontare l’arbitrato rituale, istituto processuale di risoluzione delle liti in via contenziosa, con l’arbitrato irrituale, che avrebbe natura di mandato congiunto delle parti a transigere, attraverso la determinazione del contenuto del contratto volto alla composizione della controversia; e neppure violazione dell’art. 24 della Costituzione, poiché nell’arbitrato irrituale non si agirebbe contro qualcuno né ci si difenderebbe da qualcuno, ma si concorderebbe di far completare da terzi mandatari una volontà contrattuale comune.
Considerato che il remittente non dubita di trovarsi di fronte ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, onde la motivazione della rilevanza della questione appare sufficiente, spettando al giudice del caso concreto la interpretazione di una clausola contrattuale che pur possa apparire non del tutto univoca;
che la questione si palesa peraltro manifestamente inammissibile sotto altro profilo;
che, infatti, la preclusione, lamentata dal remittente, all’ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme denunciate – che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere, sulla premessa della insussistenza in capo agli arbitri del potere di concedere provvedimenti cautelari (art. 818 cod. proc. civ.), il raccordo fra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia – ma discende, nella stessa impostazione del remittente, come conseguenza della configurazione che egli prospetta – in antitesi ad altre pure avanzate, specie in dottrina – dell’arbitrato irrituale quale strumento, radicalmente diverso dall’arbitrato rituale, di composizione negoziale delle controversie, non estrinsecantesi in un giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi;
che, in definitiva, la questione sollevata non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principi di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2002.