ORDINANZA N.317
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra contro l’Ufficio delle Entrate di Piacenza, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
che il giudice a quo é investito dell'esame di un ricorso proposto da due contribuenti nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Piacenza per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di Irpef sulla base della rendita presunta di loro unità immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via definitiva;
che il rimettente si limita a rilevare che l'istanza di restituzione é stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dalla norma censurata, la quale, facendo decorrere il suddetto termine dalla data di versamento dell'imposta, impedirebbe di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto e successivo alla scadenza del termine, con conseguente lesione del "diritto costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia";
che non vi é stata costituzione di parti, nè intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione si afferma genericamente la sussistenza di fatti verificatisi successivamente allo spirare del termine decadenziale previsto dalla norma censurata che inciderebbero sulla debenza dei versamenti;
che, peraltro, il giudice a quo non fornisce alcuna indicazione in ordine alla eventuale incidenza degli artt. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno elevato a quarantotto mesi il termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata;
che i laconici riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo non consentono di valutare la rilevanza della questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 giugno 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2002.