Ordinanza n. 312/2002

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ORDINANZA N.312

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                    Presidente

- Massimo                     VARI                               Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                              "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, promossi con sei ordinanze emesse il 22 giugno 2001 dalla Corte di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 807, 808, 809, 810, 811 e 812 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della SITAF s.p.a. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Fabrizio Magrì per la SITAF s.p.a. e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 22 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, laddove condiziona l’esercizio del diritto di difesa della parte resistente all’onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello;

che la Corte rimettente, chiamata a decidere sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata prima dell’udienza di comparizione, ritiene di dover preliminarmente verificare se la disciplina processuale consenta la partecipazione al giudizio incidentale della parte resistente che non sia ancora costituita nella causa di merito;

che il giudice a quo osserva come nella disciplina tipica dell’appello, inteso quale revisio prioris instantiae, dopo una fase preparatoria, in cui si verifica la regolare costituzione del contraddittorio, sussista una fase, di carattere endoprocessuale, degli incidenti relativi alla sospensione dell’esecuzione, la quale postula che il contraddittorio sia completo, in presenza di tutte le parti costituite e la già pronunciata dichiarazione di contumacia delle parti non costituite, non essendo altrimenti possibile delibare la non manifesta infondatezza dell’appello e la sussistenza o meno dei gravi motivi per la sospensione;

che tale situazione non muta qualora sull’istanza di sospensione si provveda anticipatamente in camera di consiglio anzichè alla prima udienza, poichè anche in questa ipotesi la parte resistente, per poter contrastare il provvedimento di sospensione, deve essere costituita nel giudizio di merito;

che dalla impossibilità per la parte resistente non costituita di partecipare all’udienza camerale e dall’asserita impossibilità di ipotizzare una diversa interpretazione costituzionalmente compatibile, il giudice a quo trae la conseguenza del contrasto di tale disciplina con i principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la parte resistente sarebbe privata del potere di contraddire sull’istanza di sospensione avanzata dalla controparte, ovvero, per poter interloquire su di essa, sarebbe costretta a costituirsi anticipatamente, rinunciando così all’integrale godimento dei termini a comparire;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con il novellato art. 111 della Costituzione, essendo incompatibile sia con il principio del contraddittorio che con una reale situazione di parità delle parti;

che, infine, vi sarebbe una irragionevole discriminazione tra le parti resistenti nell’inibitoria e non ancora costituite, a seconda che sia o meno proposta dalla controparte l’istanza di pronuncia anticipata sulla sospensione;

che in tutti i procedimenti innanzi a questa Corte si é costituita la parte appellante e ricorrente dei giudizi a quibus, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa dell’appellante, il giudice rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo, attribuendo al termine parti, contenuto nel terzo comma dell’art. 351 cod. proc. civ., il significato di parti costituite, anzichè quello di parti del procedimento di anticipata sospensione, con la conseguenza che, in base a tale interpretazione, l’istanza di anticipazione non potrebbe proporsi se non dopo la scadenza del termine di costituzione dell’appellato;

che é intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della questione, in quanto il rimettente avrebbe eseguito una ricostruzione basata su un erroneo presupposto interpretativo, in assenza di un testuale riscontro normativo, e senza dare della norma una lettura conforme alla Costituzione.

Considerato che le censure di incostituzionalità dell’art. 351 cod. proc. civ., mosse dalla Corte d’appello di Torino, si basano tutte sull’erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l’onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito;

che tale affermazione non trova tuttavia riscontro nella formulazione letterale della norma, la quale prevede modalità di trattazione diverse in relazione alla urgenza della richiesta di decisione sulla sospensione e con riferimento al momento in cui interviene la pronuncia, ma non detta alcuna disposizione circa la costituzione delle parti in tale fase;

che deve sottolinearsi come il procedimento incidentale di inibitoria conservi tuttora, anche in seguito alla novella introdotta con la legge di riforma n. 353 del 1990, uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell’appello, come del resto é stato riconosciuto dalla prevalente dottrina;

che proprio in ragione di tale autonomia é consentito alla parte resistente di costituirsi ai soli fini di contraddire all’istanza di sospensione, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare che si svolgono anticipatamente rispetto alla trattazione del merito;

che, pertanto, qualora la decisione sulla sospensione debba essere pronunciata prima dell’udienza di comparizione e non siano ancora decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito, la parte nei cui confronti é proposta l’istanza di sospensione ben può scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria;

che la norma, ove correttamente interpretata, é del tutto esente dai lamentati vizi di incostituzionalità e che la sollevata questione risulta perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2002.