Ordinanza n. 278/2002

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ORDINANZA N. 278

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile vertente tra Schiavi Enrico e Maurizi Giulio ed altre, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Teramo, nel corso di una causa civile avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni causati da un incidente venatorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come riferisce il giudice rimettente, la parte convenuta ha provveduto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice della responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività venatoria, ma che questa, costituendosi in giudizio, ha eccepito di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, avanzando richiesta di pronuncia di improcedibilità della domanda nei suoi confronti;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata, non prevedendo l'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della caccia nel caso di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che, nell'assicurazione obbligatoria autoveicoli, é invece previsto l'intervento del Fondo, a favore dei danneggiati, anche in questo caso;

che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, per il diverso trattamento delle vittime nei due casi, tra loro analoghi, di assicurazione obbligatoria del rischio, oltre che del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che il Tribunale di Teramo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

che la disposizione impugnata é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 470 del 2000;

che la questione sollevata é perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.