ORDINANZA N.277
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori) e dell’art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 2001 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori), in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2 luglio 2001 (pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2001), ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei due citati articoli del codice civile, "nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato";
che il Tribunale remittente osserva che l’art. 2630, secondo comma, n. 2, cod. civ. configura come reato degli amministratori l’omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge, dell'assemblea dei soci, tra l’altro, nel caso previsto dall’art. 2446 dello stesso codice, disposizione, quest’ultima, che, al primo comma, fa carico agli amministratori di convocare "senza indugio" l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite;
che, ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 2630, secondo comma, numero 2, e 2446, primo comma, cod. civ. non stabilirebbe un termine certo entro il quale l'attività doverosa debba essere compiuta, superato il quale operi la sanzione penale, e, come tale, non definirebbe con puntualità la fattispecie penalisticamente rilevante: di qui il dubbio del contrasto con il principio di certezza e determinatezza della legge penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione per rendere possibile al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento vietato;
che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;
che in una successiva memoria, depositata in prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura – dopo aver premesso che sull’interpretazione della norma denunciata si é formato un orientamento secondo cui, una volta che siano consapevoli della perdita, gli amministratori devono immediatamente convocare l’assemblea, in tale senso dovendosi leggere la locuzione "senza indugio" – ricorda che in ogni caso l’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto societario, a proposito della disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, indica (lettera a, numero 15) come criterio direttivo per il caso di omessa convocazione dell’assemblea la fissazione di uno specifico termine, se la legge o lo statuto non lo prevedono espressamente.
Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), il quale, all’art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l’altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l’illecito si consuma – ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione – allorchè "siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci";
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.