ORDINANZA N.276
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale nella Regione Siciliana, sull’istanza proposta da Ignazio Piazza contro l’Istituto postelegrafonici (IPOST), iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale nella Regione Siciliana - nel giudizio promosso da Piazza Ignazio contro l'Istituto postelegrafonici (IPOST) ed avente ad oggetto la legittimità del diniego opposto dall'IPOST alla richiesta di riscatto del servizio non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualità di prestatore d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n.3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti) nella parte in cui limita il servizio riscattabile a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore importanza;
che, secondo la Corte rimettente, il periodo di servizio pre-ruolo svolto dal Piazza dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, effettivamente non avrebbe potuto essere riscattato perchè prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di <<maggiore importanza>>;
che - tenuto conto della finalità dell'istituto del riscatto, che mira a valorizzare un'attività lavorativa (o di studio) prestata dal dipendente prima della costituzione di uno stabile rapporto di lavoro, per consentirgli un più agevole raggiungimento del minimo contributivo per la pensione - non é giustificabile che la sede dello svolgimento di tale attività sia scriminante quanto alla sussistenza, o meno, della facoltà di riscatto;
che quindi - secondo la Corte rimettente - é ipotizzabile la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perchè, in presenza di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata consente il riscatto dell'attività lavorativa pre-ruolo solo se prestata presso uffici postali genericamente qualificati di <<maggiore importanza>> e non invece se prestata in altri uffici minori;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la norma censurata - che si connota per il suo carattere di specialità rispetto alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del relativo personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) - prevede l’eccezionale possibilità per gli iscritti al Fondo aziendale di riscattare un particolare periodo di servizio, quello prestato presso gli uffici locali <<di maggiore importanza>> in qualità di addetto al recapito dei telegrammi dal 1° ottobre 1952 fino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n.120;
che la distinzione tra tali uffici di minore importanza (agenzie rette da un titolare ) e quelli di maggiore importanza (uffici locali retti da un direttore) non é lasciata alla discrezionalità dell'Istituto previdenziale destinatario della domanda di riscatto, perchè é la risultante della valutazione dell'<<entità del lavoro>> (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n.1505) calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi risultanti da uno specifico "punteggio" (criteri dettagliatamente previsti dal d.P.R. n.1505 del 1968, cit., e segnatamente dall’art. 3);
che quindi la facoltà di riscatto del servizio pre-ruolo dei fattorini contrattisti é riconosciuta solo in riferimento all'attività svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di lavoro, nei quali anche l'attività di recapito di telegrammi ed espressi é verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in uffici di minore importanza;
che questo criterio distintivo non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio pre-ruolo presso uffici locali di <<maggiore importanza>> rappresenta un criterio indiretto di verifica della continuità e della consistenza del lavoro svolto;
che comunque la facoltà di riscatto di tale servizio ha carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime del riscatto previsto per il personale in questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n.1417, cit.) e quindi non é suscettibile di estensione ad altre ipotesi;
che questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha già affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini pensionistici, che <<trattandosi di un "beneficio", la sua misura é rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie>>;
che tale discrezionalità é ampia in riferimento sia ai periodi che ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del 2000) e si estende fino a <<stabilire il se ed il quanto del relativo onere da porre a carico del dipendente>> (sentenza n. 112 del 1996);
che pertanto l’invocato principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non può dirsi leso, sicchè la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n.3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale nella Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.