Sentenza n. 259/2002

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SENTENZA N. 259

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all’occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 (recte: del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e dell’articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa l’8 marzo 2001 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile tra Giannetta Modesto contro Poste Italiane s.p.a., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di costituzione delle Poste Italiane s.p.a. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Luigi Fiorillo e Roberto Pessi per le Poste Italiane s.p.a. e l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1.— Nel corso di un procedimento civile instaurato da un ex dipendente postale contro la s.p.a. Poste Italiane al fine di ottenere la restituzione delle trattenute operate dal 1° marzo 1998 al 1° giugno 2000 dalla s.p.a. Poste Italiane a titolo di contributo per l’indennità di buonuscita, il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 8 marzo 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 20 marzo 1998, n. 52 – recte: del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all’occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)] – nella parte in cui, anche dopo la soppressione del corrispondente contributo dovuto dal datore di lavoro all’Istituto postelegrafonici (avente effetto dal 28 febbraio 1998), continua a porre a carico dei dipendenti postali "gli oneri di contribuzione per il finanziamento al Fondo di previdenza e credito in favore dell’IPOST (Istituto postelegrafonici) nella misura del 2,50 per cento sino all’anno 2000, dell’1, 75 per cento per l’anno 2001 e dell’ uno per cento per l’anno 2002, a titolo di rivalsa di cui all’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032".

Osserva il remittente che fino al 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l’indennità di buonuscita dei dipendenti postali era disciplinata dal citato d.P.R. n. 1032 del 1973, il cui art. 37 conferiva all’Amministrazione postale prima ed all’Ente poste italiane poi il diritto di rivalersi a carico dei dipendenti iscritti al relativo fondo previdenziale in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva cui era commisurato il contributo previdenziale obbligatorio versato dai suddetti enti al fondo stesso, onde consentire la corresponsione della indennità medesima.

A decorrere dalla suddetta data, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai dipendenti postali spettano il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e, per il periodo lavorativo precedente, l’indennità di buonuscita calcolata in base alla normativa vigente, mentre é stato "soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all’Istituto postelegrafonici ai sensi dell’art. 37 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032".

Peraltro, la società Poste Italiane anche dopo il 1° marzo 1998 ha continuato ad operare le trattenute di cui si discute, basandosi sull’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 1998, che ha interpretato autenticamente l’art. 53, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997 nel senso di mantenere "fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all’Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento, derivante dalla rivalsa di cui all’art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".

La riportata disposizione, a parte l’inesattezza dell’attribuzione della natura di "rivalsa" al contributo di cui si tratta, si porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali in quanto, per il periodo successivo all’abolizione dell’obbligo di contribuzione a carico della società datrice di lavoro, la permanente operatività delle trattenute in argomento che, peraltro, l’art. 68, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003, non solo viene a configurarsi come una indebita decurtazione del trattamento retributivo dei dipendenti postali (non essendo giustificata da alcuna controprestazione ulteriore o aggiuntiva rispetto a quelle spettanti per legge), ma del tutto irragionevolmente sottopone tali dipendenti ad una disciplina deteriore rispetto a quella prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato in materia di trattamento di fine rapporto; l’art. 2120 cod. civ. che, dopo la trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni, é divenuto applicabile anche ai dipendenti postali non prevede, infatti, alcun pagamento a carico del dipendente, ponendo ogni onere di accantonamento ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Conclude il rimettente affermando che la sollevata questione appare "rilevante ai fini del decidere".

2.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa erariale, dopo aver rilevato che la norma interpretativa di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 1998 appare tendenzialmente incompatibile con la disposta abolizione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, osserva che, poichè l’obbligo contributivo a carico dei dipendenti postali di cui si discute é stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2003, la sua operatività ha assunto carattere meramente transitorio. In base a tale circostanza, la normativa denunciata non appare irragionevole in quanto la permanenza del contestato obbligo contributivo, pur non potendosi più considerare immediatamente collegata con l’indennità di buonuscita, essendo tuttavia circoscritta nel tempo, risponde all’esigenza di provvedere con gradualità ad allineare il trattamento retributivo di fine rapporto dei dipendenti postali a quello degli altri lavoratori del settore privato, evitando brusche ed insostenibili ricadute in ordine al conseguente onere finanziario.

3.— Si é costituita in giudizio, con complessa ed articolata memoria, la s.p.a. Poste Italiane, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Dopo aver ricostruito l’intero quadro normativo nel quale si inserisce il sistema di corresponsione della buonuscita ai dipendenti postali, la società osserva che la normativa attualmente impugnata, oltre ad essere rispettosa dei principi affermati da questa Corte in materia di norme interpretative e di norme dotate di efficacia retroattiva, è stata dettata al fine di evitare che venisse meno improvvisamente qualsiasi finanziamento di tipo solidaristico delle indennità di buonuscita ancora da liquidare agli aventi diritto, con evidente danno di questi ultimi a causa del generale dissesto economico–finanziario che si sarebbe prodotto per l’IPOST.

Nè assumerebbe alcun rilievo in contrario la circostanza della abolizione del contributo, corrispondente a quello di cui si discute, posto a carico del datore di lavoro. La società Poste italiane non avrebbe potuto, infatti, sopportare due oneri e, precisamente, quello proprio della gestione a ripartizione (oltretutto notoriamente incompatibile con i principi che regolano il bilancio delle società per azioni e la correlativa adozione del sistema di cassa), comportante il versamento di una contribuzione (parametrata su una analoga aliquota di "equilibrio") per finanziare l’indennità di buonuscita, e quello relativo agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

Gli indicati rilievi, unitamente con le considerazioni dell’Avvocatura dello Stato in merito alla transitorietà della disciplina, renderebbero insussistente qualsiasi violazione dei parametri costituzionali invocati.

Considerato in diritto

 

1.— Il Giudice del lavoro del Tribunale di Latina dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità costituzionale dell’ art. 2, comma 4, della legge 20 marzo 1998, n. 52 [recte: del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, d’incentivazione all’occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52, e dell’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2001)].

Secondo il giudice remittente, le norme suindicate, imponendo ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l’anno 2000, dell’ 1,75 per cento per il 2001 e dell’ uno per cento per il 2002, periodi tutti successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni, avvenuta il 28 febbraio 1998, ed al correlativo passaggio, per quanto concerne i dipendenti, dal regime della buonuscita erogata dall’Istituto Postelegrafonici a quello del trattamento di fine rapporto regolato dall’art. 2120 cod.civ., il quale non prevede alcun contributo a carico dei lavoratori, assoggettano i dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. ad un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello di cui fruisce la generalità dei dipendenti privati, e ciò in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Inoltre, il giudice remittente ritiene che il contributo suindicato costituisca una illegittima decurtazione della retribuzione, in violazione dell’art. 36 della Costituzione.

2.— Occorre anzitutto rilevare, valutando l’ordinanza nel suo complesso e tenendo conto della circostanza che il giudice remittente non contesta la natura interpretativa del citato art. 2, comma 4, del d. l. n. 4 del 1998, che il dubbio di legittimità costituzionale investe anche la disposizione interpretata (art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3.–– Non é ammissibile la questione relativa all’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina il contributo in questione per periodi successivi alla cessazione del rapporto all’esame del giudice a quo, e che é norma pertanto inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudizio del medesimo.

4.— Per quel che riguarda la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 1998, e dell’art. 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997 l’affermazione del giudice a quo della rilevanza risulta non implausibilmente motivata, con la descrizione della fattispecie quale si desume dall’ordinanza nel suo complesso ed in particolare con le enunciazioni che, anche successivamente al 28 febbraio 1998, nei confronti dei dipendenti postali é stata praticata la trattenuta del 2,50 per cento e che il rapporto di lavoro in questione é cessato il 1° giugno 2000.

5.— Tale questione non é fondata

Occorre premettere che la previdenza e l’assistenza per i lavoratori postali, gestita a partire dal 1° agosto 1994 per tutti i dipendenti dall’Istituto Postelegrafonici–IPOST (gestione che in precedenza era limitata ai dipendenti degli uffici locali e delle agenzie), era disciplinata dalle norme previste per il personale statale (art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, recante "Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero").

Ai dipendenti postali spettava pertanto, al momento della cessazione del rapporto, la buonuscita commisurata all’ultima retribuzione ed agli anni di servizio, erogata dal suindicato Istituto, al cui finanziamento concorreva in via primaria il contributo previdenziale obbligatorio a carico dell’amministrazione che si rivaleva sui dipendenti nella misura del 2,50 per cento della base imponibile (secondo quanto stabilito dall’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

E’ da sottolineare che tale disciplina del trattamento spettante alla cessazione del rapporto era prevista dalla stessa legge che in altra disposizione del medesimo articolo stabiliva la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di diritto privato (art. 6, comma 2), in correlazione alla trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico.

Per i dipendenti privati era intanto intervenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297, che, modificando integralmente l’originario testo dell’art. 2120 cod. civ., ha sostituito all’indennità di anzianità il trattamento di fine rapporto, determinato con criteri diversi da quelli previsti per la buonuscita e per il cui finanziamento é stabilito il sistema degli accantonamenti, senza alcun contributo a carico dei lavoratori.

La successiva modificazione del sistema previdenziale e soprattutto, per quel che qui interessa, del trattamento spettante ai lavoratori postali alla cessazione del rapporto é conseguente alla trasformazione del loro datore di lavoro da ente pubblico economico in società per azioni, avvenuta ai sensi dell’art 1, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, dell’art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e della delibera C.I.P.E. 18 dicembre 1997. Infatti, l’art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che "a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste Italiane in società per azioni ai sensi dell’art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all’alinea del presente comma. Dalla stessa data é soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all’Istituto postelegrafonici ai sensi dell’art. 37 del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032". La medesima norma ha stabilito inoltre la soppressione della gestione separata esistente presso il detto Istituto per l’erogazione della buonuscita e la sua liquidazione ad opera di un commissario. Successivamente l’art. 2, comma 4, del d. l. n. 4 del 1998 ha stabilito che "la disposizione di cui all’art. 53, comma 6, lett. a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito dovuto all’Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all’art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".

Infine, l’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2003 del suindicato contributo a carico dei lavoratori e ne ha fissato la misura per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente nell’ 1,75 per cento e nell’ uno per cento.

Da tutto quanto esposto risulta chiaramente che l’attribuzione ai dipendenti postali del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. costituisce l’approdo di un iter legislativo nel cui svolgimento i1 legislatore ha dovuto tenere conto del fatto che al regime previdenziale ed in particolare al trattamento dovuto ai lavoratori alla cessazione del rapporto, riguardato sia nelle fonti di finanziamento, sia nella natura della prestazione erogata, non poteva essere indifferente la qualità del datore di lavoro, dapprima amministrazione statale, successivamente ente pubblico economico, infine società per azioni. Risulta altresì che siffatta attribuzione quale sbocco della esposta vicenda legislativa, per i dipendenti in servizio alla data del 28 febbraio 1998, é anche parziale e convive pro rata con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore.

Ne consegue l’inconferenza della prospettazione, quale tertium comparationis, della disciplina prevista per i lavoratori privati e che tali sono sempre stati.

Il contributo in oggetto, invero, non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell’art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell’indennità di buonuscita alla cui erogazione, per quanto a loro favore maturato prima del 28 febbraio 1998, i dipendenti postali continuano ad essere interessati.

6.— Il giudice remittente adduce quale ulteriore profilo di contrasto delle norme denunciate con l’art. 3 Cost. la irragionevolezza del perdurare dell’imposizione di un contributo cui non corrisponde alcuna controprestazione a favore di coloro che devono pagarlo.

Anche sotto questo riguardo la questione é infondata, per una pluralità di convergenti ragioni.

Anzitutto, in un sistema a ripartizione, quale quello che informa la disciplina della buonuscita, il principio di solidarietà, che ispira la previdenza sociale in senso lato considerata soprattutto nel suo aspetto funzionale (cfr. le sentenze n. 187 del 1975; n. 30 del 1976; n. 169 del 1986; n. 173 del 1986), assume il massimo rilievo.

In questo ordine di idee, come é stato già affermato (v. sentenza n. 264 del 1994), non é necessario, per la legittimità costituzionale del contributo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale.

In secondo luogo, l’imposizione dell’obbligo contributivo di cui si discute ha assunto carattere transitorio per effetto dell’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ne prevede la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2003, ed é quindi strettamente legata alla particolare situazione di passaggio dal regime della buonuscita a quello del trattamento di fine rapporto, a sua volta correlata alla trasformazione del soggetto datore di lavoro.

Infine, non può trascurarsi il rilievo secondo cui il legislatore, imponendo il contributo, ha dovuto tener conto, nell’esercizio della propria discrezionalità, delle esigenze di bilancio, come osserva l’Avvocatura dello Stato. Infatti, il comma 8 del citato art. 68 stabilisce che "al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. maturata fino al 27 febbraio 1998, da un lato, e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, é posta a carico del bilancio dello Stato".

7.— Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l’infondatezza del dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme denunciate anche riguardo all’art. 36 Cost., altro parametro evocato dal giudice remittente.

Il permanere dell’obbligo contributivo, peraltro per un limitato periodo di tempo, non ha comportato alcun peggioramento del livello retributivo dei lavoratori postali, essendo indifferente sotto il profilo economico che sia dovuto a titolo di contributo diretto ciò che prima era dovuto a titolo di rivalsa. Si può infine ribadire che l’adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso (v. ex plurimis sentenza n. 164 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell’art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.