Ordinanza n. 252/2002

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ORDINANZA N.252

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI    

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Prato, iscritta al n. 917 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 2000 il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale;

che il Tribunale, che procede a seguito di decreto di giudizio immediato, premette che nella fase "dei preliminari dell’udienza e al cospetto dell’interessato il difensore ha chiesto di poter accedere al giudizio abbreviato", eccependo contestualmente l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 458 cod. proc. pen., in quanto l'"estrema ristrettezza" del termine ivi previsto ha di fatto impedito all’imputato, detenuto e di nazionalità e lingua cinese, all’epoca assistito da difensore di ufficio, di "comprendere ed apprezzare appieno la possibilità [...] di ricorrere al rito alternativo";

che ad avviso del rimettente il termine previsto dalla norma censurata [all’epoca dell’ordinanza di sette giorni] é in contrasto, a causa della sua "non congruità", con l’art. 111, terzo comma, Cost., che impone di assicurare all'imputato il tempo e le condizioni per preparare la difesa;

che, nonostante analoga questione sia stata ritenuta infondata con la sentenza n. 122 del 1997, le novità costituite dal parametro costituzionale evocato e dal quadro normativo di riferimento, profondamente mutato a seguito della legge 19 dicembre 1999, n. 479, consentirebbero "di prescindere dall’insieme delle considerazioni formulate dalla Corte in quella sede", proprio perché il termine di cui al comma 1 dell’art. 458 cod. proc. pen. deve essere ora valutato sotto il profilo della sua compatibilità con l’esigenza di assicurare all’imputato il tempo necessario per predisporre la difesa;

che, secondo il remittente, "quale che sia la consapevolezza che l’imputato ha della propria posizione processuale [...], é comunque dato dubitare che un termine obiettivamente esiguo come quello di sette giorni possa essere considerato sufficiente ad articolare una scelta così delicata e definitiva come é quella della richiesta di giudizio abbreviato";

che, inoltre, dopo la legge n. 479 del 1999 l’imputato, per decidere se tale rito sia conveniente alla sua difesa, deve essere messo in condizioni di esaminare l'intiero fascicolo del pubblico ministero, al fine di valutare l'opportunità di presentare una richiesta subordinata a una integrazione probatoria e l'eventualità che il giudice faccia ricorso d’ufficio ai suoi poteri di iniziativa e di integrazione probatoria;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che gli atti siano restituiti al giudice a quo perchè valuti la rilevanza della modifica recata alla disposizione impugnata dall’art. 14 della legge 1° marzo 2001, n. 63, e, in subordine, che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale del termine perentorio, all'epoca dell'ordinanza di rimessione determinato nella misura di sette giorni, previsto dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato;

che il giudice a quo censura genericamente la "non congruità" e la esiguità di tale termine e ne assume il contrasto con il principio costituzionale secondo cui all'imputato deve essere assicurato il tempo necessario per preparare la difesa, rilevando che, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999, l'imputato deve essere posto nelle condizioni di conoscere tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche al fine di decidere se subordinare la richiesta del rito abbreviato a una integrazione probatoria e di valutare l'eventualità che il giudice disponga l'acquisizione di nuove prove;

che, in definitiva, il giudice a quo si duole che la ristrettezza del termine renda "disagevole l'esercizio del diritto di difesa", sotto il profilo della possibilità di ricorrere alla difesa tecnica;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 120 del 2002 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata "nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichè dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio immediato";

che di conseguenza, essendo mutata la disciplina censurata proprio in relazione a un aspetto che attiene all'esercizio del diritto alla difesa tecnica, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perchè verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2002.