Ordinanza n. 192 del 2002

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ORDINANZA N.192

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25 della delibera legislativa della Regione Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, il 19 marzo 2001, recante "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 aprile 2001, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2001.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 aprile 2001, depositato il 14 aprile successivo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, a seguito di rinvio, il 19 marzo 2001, recante "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale" e, in particolare, gli artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione, all’art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), all’art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 341 [recte: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341)], ed agli artt. da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999);

che, nel ricorso, vengono sostanzialmente ribadite le censure di illegittimità della delibera legislativa formulate in sede di rinvio governativo;

che, in particolare, l’art. 18, commi 5 e 6, prevedendo che, in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della Giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un Commissario straordinario, attuerebbe – in mancanza di preventiva ed autonoma previsione dei casi nello Statuto consortile – una forma incondizionata di ingerenza della Regione sull’attività e sugli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale;

che, pertanto, tale potere di scioglimento, non rapportato a presupposti certi, si porrebbe in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento, contenuta nell’art. 36 della legge n. 317 del 1991 e nell’art. 11 della legge n. 341 del 1995 – che, configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il potere di controllo sui piani economici e finanziari e non sul funzionamento dei consorzi medesimi - sia con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, sia con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all’art. 128 della Costituzione, che non ammette limiti alla autonomia medesima se non in forza di espressa previsione legislativa parametrata su situazioni specifiche delle quali deve verificarsi il venire in essere;

che l’art. 25 della delibera impugnata, prevedendo il potere della Regione di individuare in ciascun consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori", porrebbe in essere un’ulteriore ingerenza nell’attività del consorzio, compromettendone l’autonomia;

che, infine, l’art. 22 della delibera impugnata, nel disciplinare il procedimento della conferenza dei servizi, violerebbe gli articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000 (modificativa della legge n. 241 del 1990), legge che per il suo carattere spiegherebbe la sua efficacia anche rispetto alla legge regionale;

che nel giudizio dinnanzi a questa Corte si é costituita la Regione Calabria per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, quanto al merito della prima censura, la disposizione dell’art. 18, commi 5 e 6, nel conferire al Presidente della Giunta, esclusivamente in presenza di presupposti "certi", il potere di sciogliere gli organi consortili e la facoltà di nominare un commissario straordinario, non comporterebbe, ad avviso della difesa della Regione, un’indebita compressione dell’autonomia gestionale dei consorzi stessi, ma sarebbe, al contrario, funzionale alla realizzazione proprio di quell’autonomia, colmando "l’eventuale vuoto" di operatività della stessa;

che, quanto all’ulteriore e analoga censura, riferita all’art. 25 della delibera, l’identificazione delle "filiere produttive da privilegiare" rientrerebbe esattamente nel potere di controllo della Regione sui piani economici e finanziari dei consorzi industriali, previsto dalla legislazione nazionale richiamata dal ricorrente;

che, per quanto riguarda la lamentata violazione degli articoli da 9 a 12 della legge n. 340 del 2000, la resistente obietta che la procedura in sede regionale, prevista dall’art. 22 della delibera impugnata, non opererebbe alcuna violazione dei "principi fondamentali" posti dalla normativa statale richiamata;

che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera legislativa in oggetto é stata promulgata quale legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale), con omissione delle disposizioni impugnate;

che, in data 18 marzo 2002, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata senza alcuna riserva dalla Regione Calabria;

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.