ORDINANZA N.154
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, nel procedimento civile vertente tra POZZI Maria Teresa ed altri e la Banca Popolare di Todi s.p.a., iscritta al n. 916 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare di Todi s.p.a.;
udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, con ordinanza depositata il 30 aprile 2001, pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2001, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. "25 del D. L.vo 342/99" (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
che si é costituita la s.p.a. Banca Popolare di Todi, parte nel giudizio a quo, deducendo la "manifesta inammissibilità e/o la manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la infondatezza della questione", con riserva d’illustrare in successivi scritti difensivi le proprie ragioni;
che, con ulteriore memoria, la stessa parte ha insistito per la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, in ragione dell’omessa motivazione – da parte del rimettente – della sua rilevanza e non manifesta infondatezza;
Considerato che l’ordinanza di rimessione omette di indicare sia gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni della ritenuta rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, concernente l’intero art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999;
che il rimettente mostra altresì di ignorare che, con sentenza n. 425 del 2000, anteriore all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del denunciato art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanze n. 128 e n. 413 del 2001, n. 23 e n. 118 del 2002).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2002.